La legge di stabilità per il 2016, approvata il 28 dicembre 2015, prevede l’introduzione nell’ordinamento italiano delle società benefit, che si aggiungono a quelle profit e no profit. Queste società nell’esercizio di un’attività economica hanno due scopi: in primo luogo mirano a produrre utili, in secondo luogo perseguono finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed altri portatori di interesse. La loro disciplina che segue il modello delle Benefit Corporations statunitensi, rientra nel paradigma della crescita smart, inclusiva e sostenibile dettato dall’unione europea e dalla dottrina sociale della Chiesa.

Non si è però certi che tale disciplina potrà innovare i principi ed i capisaldi dell’ordinamento italiano che regolano il funzionamento delle società commerciali e il principio dello scopo di lucro. Già in passato la dottrina ha rilevato la compatibilità del tradizionale scopo di lucro con altri scopi nell’ottica in cui l’impresa ha degli oneri verso soggetti ed istanze sociali. In tal modo si integrerebbe il c.d. “interesse sociale allargato”, ovvero l’interesse proprio della società che rappresenta il parametro per il comportamento degli amministratori ed il limite al potere di maggioranza.

Questo interesse consentirebbe all’impresa di bilanciare le esigenze della propria attività con gli interessi della comunità nella quale è inserita. Le innovazioni citate si inseriscono nel corpo del diritto sociale italiano che di recente ha cercato di restare al passo con gli altri ordinamenti esteri. Nell’ordinamento statunitense, con “general public benefit” si intende ogni risultato sulla società e sull’ambiente attraverso attività che promuovono la combinazione di particolari benefici pubblici, mentre con “specific public benefit” s’intende il garantire agli individui o alle comunità beni, servizi e opportunità economiche oltre al proteggere l’ambiente, migliorare la salute dell’uomo, promuovere le arti, la scienza e la crescita del sapere, aumentare il capitale di enti al servizio della comunità o il compimento di qualsiasi altro beneficio per la società o per l’ambiente.

Tornando alle previsioni di cui alla Legge di Stabilità, secondo quanto indicato nella Relazione illustrativa, le società benefit introducono un salto di qualità nel modo di intendere l’impresa anche dal punto di vista storico: se fino ad oggi la disciplina ed il processo decisionale delle società perseguivano la creazione di valore per i soci e le decisioni degli amministratori erano impostate per massimizzare l’utile per i soci, con le nuove società benefit i aggiunge un altro scopo oltre a quello del profitto: lo scopo di beneficio comune. Per “beneficio comune” va inteso il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie. La valutazione dell’impatto della società benefit viene effettuata secondo uno “standard di valutazione esterno” (allegato alla legge di stabilità 2016) applicato alle diverse “aree di valutazione”.

Pertanto l’interesse sociale dell’impresa viene determinato da amministratori che considerano gli effetti delle loro azioni e decisioni nei confronti degli azionisti, dei dipendenti, della forza lavoro dei dipendenti, delle corporazioni benefiche, dei clienti e dei beneficiari, della comunità e l’ambiente locale e globale. In sostanza l’unico elemento che differenzia le società benefit americane dalle società standard è che sono legalmente obbligate a provvedere all’interesse pubblico. Lo scopo “for benefit” è quindi compatibile con la prospettiva tradizionale a favore degli azionisti ed integra i doveri fiduciari degli amministratori. Per quanto riguarda l’accountability della Benefit Corporation si basa su elementi che consistono nella certificazione di una terza parte indipendente e nella pubblicazione di relazioni annuali sull’attività.

Dal punto di vista formale, la società benefit deve indicare come proprio oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit e che hanno intenzione di perseguire finalità di beneficio comune devono modificare l’atto costitutivo o lo statuto ed introdurre accanto alla denominazione sociale le parole “Società benefit” o l’abbreviazione “S.B.”. La società benefit deve essere amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio e gli interessi delle categorie indicate. Essa individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti. In caso di inadempimento degli obblighi si applica quanto disposto dal codice civile.

Una società benefit ha inoltre l’obbligo di redigere ogni anno una relazione riguardo il perseguimento del beneficio comune che, oltre al bilancio societario, includa la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni svolte dagli amministratori e delle eventuali circostanze che hanno rallentato il perseguimento del beneficio comune, la valutazione dell’impatto generato la descrizione di nuovi obiettivi. Questa relazione va pubblicata sul sito internet della società (alcuni dati finanziari possono essere omessi). Lo standard di valutazione esterno dev’essere esauriente ed articolato, sviluppato da un ente che non sia controllato o collegato con la società, credibile perché sviluppato da un ente che ha accesso alle competenze necessarie e utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare, trasparente perché sono resi pubblici i criteri utilizzati per la misurazione degli effetti ambientali e sociali, le ponderazioni utilizzate, il processo con il quale vengono effettuate le modifiche e un resoconto delle entrate. La valutazione dell’impatto deve comprendere varie aree di analisi come il governo di impresa, i lavoratori, altri portatori d’interesse e l’ambiente.

La nuova disciplina riduce l’incertezza del quadro giuridico e permette al nostro paese di cogliere le opportunità di progresso e sviluppo di un nuovo modello aziendale che si inserisce nel solco di una lettura dell’impatto sociale probabilmente più vicina ai recenti mutamenti del vivere sociale.

D’altra parte, le società benefit rappresentano un reale punto di incontro tra il mondo profit e quello non profit, nonché una svolta interessante per il panorama socioeconomico italiano.

Si pone però certamente il quesito su quale vantaggi l’ordinamento giuridico intenderà concedere a questa nuova fattispecie rispetto alla tradizionale e, per molti versi, diversa tipologia di Enti no profit solidaristici che più si orientavano ad una concezione di weltanschauung nella quale la visione di “bene comune” aveva probabilmente obiettivi nell’interesse individuale a fini di solidarietà a soggetti in stato di bisogno.