Secondo l'articolo 48 del D.lgs. del 15 giugno 2015, n. 81, in un ambito di lavoro accessorio retribuito con i voucher il limite massimo del compenso annuale di un prestatore d'opera nei confronti di un'unica committente non può superare i 2.000 euro netti all'anno per ogni committente impresa commerciale o libero professionista.
La regola speciale per gli enti no profit
Se il committente è un ente senza scopo di lucro — né libero professionista né impresa commerciale — il prestatore d'opera è soggetto al limite complessivo di 7.000 euro netti, anche qualora stia lavorando per un solo committente.
Apprendistato e esonero contributivo
Ai lavoratori che nei sei mesi precedenti l'esonero non siano stati occupati a tempo indeterminato presso un datore di lavoro qualunque, non spetta l'esonero contributivo.
Per quanto riguarda i lavoratori in apprendistato: al termine del periodo formativo, il precedente periodo di apprendistato — se fatto cessare al termine del periodo — preclude la fruizione dell'esonero per i sei mesi successivi. L'apprendistato è esso stesso un contratto a tempo indeterminato.
