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aggiornamenti27 aprile 2016

Voucher: tetto a 7.000 euro per gli enti no profit

Il D.lgs. 81/2015 fissa il limite massimo annuale dei voucher a 2.000 euro per ogni committente impresa commerciale. Per gli enti senza scopo di lucro il tetto complessivo sale a 7.000 euro. Chiarimenti anche sull'apprendistato e l'esonero contributivo.

di Studio Legale Degani
Voucher: tetto a 7.000 euro per gli enti no profit

Secondo l'articolo 48 del D.lgs. del 15 giugno 2015, n. 81, in un ambito di lavoro accessorio retribuito con i voucher il limite massimo del compenso annuale di un prestatore d'opera nei confronti di un'unica committente non può superare i 2.000 euro netti all'anno per ogni committente impresa commerciale o libero professionista.

La regola speciale per gli enti no profit

Se il committente è un ente senza scopo di lucro — né libero professionista né impresa commerciale — il prestatore d'opera è soggetto al limite complessivo di 7.000 euro netti, anche qualora stia lavorando per un solo committente.

Apprendistato e esonero contributivo

Ai lavoratori che nei sei mesi precedenti l'esonero non siano stati occupati a tempo indeterminato presso un datore di lavoro qualunque, non spetta l'esonero contributivo.

Per quanto riguarda i lavoratori in apprendistato: al termine del periodo formativo, il precedente periodo di apprendistato — se fatto cessare al termine del periodo — preclude la fruizione dell'esonero per i sei mesi successivi. L'apprendistato è esso stesso un contratto a tempo indeterminato.