Il 31 marzo 2016, il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza n. 1003 affrontando la questione del pagamento delle prestazioni erogate da strutture sociosanitarie per ospiti con diagnosi di morbo di Alzheimer.
Il caso
Gli attori hanno agito contro ATS Brianza (difesa dallo Studio Legale Degani) e Regione Lombardia chiedendo il rimborso delle rette versate alla RSA dove era ricoverato un loro familiare. Sostenevano di non essere obbligati al pagamento poiché le prestazioni sarebbero completamente a carico del SSN, data la totale non autosufficienza dell'ospite.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha rigettato la domanda, stabilendo che il SSN eroga correttamente una tariffa giornaliera pari al 50% dei costi standard per soggetti non autosufficienti, conformemente al principio della compartecipazione sancito dal DPCM 29 novembre 2001.
La classificazione dell'Alzheimer
Poiché l'Alzheimer è una patologia neurologica cronica degenerativa, ricade nelle patologie tipiche dell'anziano non autosufficiente secondo la classificazione OMS. Le RSA rappresentano l'unità di offerta appropriata quando l'assistenza domiciliare non è più possibile e non vi sono necessità di ricovero ospedaliero.
Il Tribunale ha ritenuto appropriato il ricovero del malato di Alzheimer in RSA, confermando la legittimità della compartecipazione ai costi da parte dell'utente e della sua famiglia.
