Con la legge 55/2015 (nota come legge sul divorzio breve) sono state introdotte svariate novità per le coppie che ogni anno si separano o divorziano. La legge in questione non solo accorcerà i tempi di separazione (che da tre anni diventeranno 12 mesi) ma offrirà ai coniugi la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative.
Divorzio in tribunale
Uno degli aspetti fondamentali della riforma riguarda i giudizi già in corso ai quali vengono applicate le nuove regole e il termine breve di 6 mesi decorre già dalla comparizione dei consorti in tribunale. I tempi stimati per ottenere una sentenza di divorzio sono di quattro mesi se si tratta di quello congiunto e di otto per quello giudiziale. In ogni caso è possibile chiedere al giudice una sentenza parziale che consenta di riottenere lo stato libero.
Al momento del deposito delle carte per il divorzio una causa di separazione può essere ancora in corso per la risoluzione di domande aggiuntive quali casa o figli. In questo caso, presentata la domanda di divorzio, si aprirà un altro giudizio tra i consorti che verrà assegnato ad un giudice diverso da quello della separazione.
Si tratta dunque di un divorzio non immediato, seppur breve. Tuttavia la legge sul divorzio (n. 898/1970) consente un divorzio immediato solo in caso di condanne a carico del coniuge o per reati commessi contro consorte o prole, matrimonio non consumato o passaggio della sentenza che attesta il cambiamento di sesso del partner.
Negoziazione assistita
Per dividersi o modificare le condizioni di separazione/divorzio senza entrare in tribunale la coppia può scegliere la negoziazione assistita anche con figli minori o non autonomi economicamente.
In questo modo i coniugi con i rispettivi avvocati di fiducia firmeranno un documento che sigilli le condizioni della separazione. Si tratta di qualche giorno di attesa per il via libera del Pm (che la tutela degli interessi dei figli).
Per ritirare la copia asseverata nell’intesa saranno necessari 10 giorni. Questo accordo ha lo stesso valore della sentenza con cui il giudice chiude la causa di separazione, di divorzio o di modifica delle relative condizioni.
Iter in comune
Se i coniugi hanno raggiunto un accordo, non hanno figli minori, portatori di handicap grave o non economicamente autonomi (o se ne hanno sono nati da precedenti relazioni) e non devono sottoscrivere patti di trasferimento patrimoniale, possono optare per la procedura all’anagrafe così da alleggerire i giudici dal carico delle cause da seguire e consentire lo smaltimento dell’arretrato.
In Comune non è necessaria la presenza dell’avvocato. Basterà rivolgersi all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno dei consorti o del luogo di celebrazione del matrimonio e comunicare l’accordo già preso. Saranno necessari 30 giorni al termine dei quali la coppia dovrà tornare dinanzi al sindaco per confermare la decisione presa e il tempo utile per provvedere all’annotazione e trascrizione nei pubblici registri.
Per quanto riguarda le spese, esse non andranno oltre i 16 euro dal momento che bisognerà pagare solo il diritto fisso spettante ai Comuni per la ricezione delle convenzioni.