La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Dopo di noi” sull’assistenza alle persone con disabilità grave dopo la morte dei genitori o del tutore.

Per la prima volta viene istituito un Fondo specifico, con 90 milioni di euro per quest’anno, 38,3 milioni per il 2017 e 56,1 milioni dal 2018. Le regioni dovranno definire i criteri delle erogazioni dei finanziamenti.

Questo fondo sosterrà programmi innovativi di residenzialità, realizzerà interventi di permanenza temporanea in una abitazione extra-familiare, svilupperà programmi per il maggior livello di economia possibile per il disabile e verrà finanziato da regioni, enti locali, organismi del terzo settore ed altri privati. Sono anche previste agevolazioni e sgravi fiscali per il patrimonio che i genitori decideranno di lasciare in eredità per la cura dei loro figli, affidandolo ai parenti o a enti e Onlus.

La legge prevede inoltre un “progetto individuale di cura e assistenza del disabile”, da mettere a punto ancor prima che vengano a mancare i parenti. In sostanza, i genitori potranno decidere a chi affidare la gestione del figlio disabile e del patrimonio destinato al suo sostegno già durante la vita familiare, senza aspettare che uno dei due venga a mancare.

Con la legge sul “Dopo di noi’’ il legislatore italiano si propone di evitare l’istituzionalizzazione dei disabili gravi quando vengano a mancare i genitori e di creare una rete di protezione attraverso iniziative come l’istituzione del fondo di cui sopra o l’attivazione di percorsi per l’indipendenza degli individui nella creazione e nel sostegno di case famiglia o comunità.

Inoltre, sono previste diverse agevolazioni, tra cui l’esenzione dall’imposta di successione e donazione verso i trust istituiti per le persone con disabilità grave accertata. Essendo consapevoli che un disabile è sostenuto maggiormente dalla famiglia, l’obiettivo della legge è quello di aumentare i servizi di assistenza preparandosi al momento in cui i genitori verranno a mancare.

La legge incentiverà anche la stipula di polizze assicurative per la tutela delle persone con disabilità grave.

La legge contiene il primo riconoscimento del trust da parte della legislazione italiana in un ambito che non sia quello fiscale, la codificazione da parte del nostro ordinamento del contratto di affidamento fiduciario e della sua capacità di isolare il patrimonio affidato dal restante patrimonio del soggetto che ne è proprietario. Strumenti quali trust, vincoli di destinazione e contratti di affidamento fiduciario dovranno però essere contraddistinti da alcune caratteristiche.

In primis l’atto costitutivo dovrebbe essere licenziato attraverso un atto pubblico, identificare chiaramente i soggetti coinvolti, descrivere le funzionalità ed i bisogni dei disabili, individuare i doveri del soggetto obbligato alla gestione del vincolo, stabilire che gli unici beneficiari di questi strumenti (trust, vincoli di destinazione e contratti di affidamento fiduciario) siano gli invalidi gravi e che i beni vincolati siano destinati alla realizzazione delle finalità assistenziali, individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte e stabilire il termine finale di durata del vincolo nella data della morte della persona disabile e la destinazione del patrimonio restante.