Nella sentenza dello scorso 8 giugno come ribadito dalla Ctr Lombardia, l’assegno divorzile corrisposto in un’unica soluzione non è deducibile nemmeno se il pagamento avviene in forma rateale.
La questione nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento annessa all’agenzia delle entrate in base all’articolo 36/ter del Dpr 600/1973.
Il giudice di primo grado, considerato l’articolo 10 del Tuir (Dpr/1986) che consente la deducibilità per assegni corrisposti al coniuge periodicamente e non anche in una sola soluzione, ha respinto il ricorso in quanto le due forme di pagamento (periodica e in un’unica soluzione), seppur abbiano entrambe funzione di regolare i rapporti patrimoniali derivanti dal venir meno del vincolo matrimoniale, appaiono sotto diversi profili, differenti e tali sono state considerate dal legislatore.