Il 19 agosto 2016 è stata approvata dal Parlamento la legge 166, la quale detta “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”.
Il nuovo testo si prefigge diversi ambiziosi obiettivi, tra cui spiccano il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari e farmaceutiche a fini di solidarietà sociale, nonché la limitazione degli impatti negativi sull’ambiente e sulle risorse naturali degli sprechi.
Il nocciolo della legge è costituito dalle misure di semplificazioni per la donazione delle eccedenze alimentari e farmaceutiche, le quali, se anche hanno superato il termine minimo di conservazione (ma non la data di scadenza, oltre la quale i prodotti vengono considerati a rischio), possono essere donate purché vengano sempre rispettate le disposizioni in materia di conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo.
Le stesse disposizioni valgono anche per i farmaci, che potranno essere distribuiti esclusivamente da personale sanitario dietro presentazione di ricetta medica, ove richiesta.
I donatari sono individuati tra gli enti pubblici o privati senza scopo di lucro costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, che promuovo attività di interesse generale mediante la produzione e lo scambio di bene e servizi di utilità sociale, nonché attraverso forme di mutualità.
I prodotti devono essere primariamente destinati agli indigenti e, soltanto qualora non fossero più adatti al consumo umano, potranno essere impiegati per l’alimentazione animale ed il compostaggio.
Il legislatore, al fine di incentivare le predette buone pratiche, ha preferito non dotare la legge di un apposito apparato sanzionatorio bensì di prevedere sgravi fiscali a favore dei soggetti donatori. Infatti, la normativa prevede che i Comuni potranno applicare una riduzione della tariffa relativa alla tassa dei rifiuti proporzionata alla quantità, che andrà debitamente certificata, dei prodotti oggetto della donazione.