Chi acquista un ramo d’azienda, assume solo gli obblighi tributari del cedente che risultino dalla certificazione rilasciata dall’amministrazione finanziaria prima della cessione.

E se a quella data l’Agenzia non ha accertato tutti i debiti con l’erario e alcuni di questi emergono negli anni successivi a seguito di verifica fiscale, il cessionario non può essere chiamato a rispondere.

Di fronte all’impegno del cessionario di informarsi sulle posizioni debitorie del cedente con il fisco, si garantisce allo stesso che non dovrà rispondere di debiti fiscali a lui non comunicati dall’amministrazione.

Questa regola non è sottoposta ad eccezioni davanti a crediti dell’erario non ancora accertati ma accertabili dall’amministrazione finanziaria che aveva rilasciato la certificazione dal momento che il legislatore ha posto delle deroghe specifiche e tra queste non vi ha inserito una tale ipotesi.

La responsabilità solidale illimitata è prevista solo in caso di cessione di frode all’erario e in particolare nei casi di presunzione di frode, cioè quando la cessione è stata effettuata entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

Anche la Cassazione con la sentenza 5979/2014 aveva affermato questi principi premiando la diligenza del contribuente che richiede la certificazione.