Avv. Simona Bosisio – Avv. Silvia D’Angelo

L’Ospedale San Martino di Genova, a seguito della contrazione del virus da parte di un numero importante di infermieri che avevano rifiutato di sottoporsi a vaccinazione anti – Covid 19, ha chiesto alla Direzione Centrale dell’Inail se e quali provvedimenti debbano essere adottati nei confronti di detto personale.

In particolare l’Ospedale sottolinea che la mancata adesione al piano vaccinale nazionale potrebbe comportare da un lato la responsabilità della struttura, sia nei confronti dei lavoratori che dei pazienti, dall’altro potrebbe esporre gli stessi operatori a richieste di risarcimento per danni civili, oltre che a responsabilità per violazione del codice deontologico.

In particolare nel quesito si chiede se tali lavoratori renitenti abbiano diritto alla tutela Inail.

La posizione assunta dall’Istituto Nazionale appare alle scriventi di assoluto equilibrio ed interesse in quanto da un lato conferma il diritto del lavoratore infortunato ad essere assicurato, dall’altro evidenzia che il suo comportamento determina la perdita del diritto a richiedere il risarcimento del danno eventualmente patito.

Sotto il primo profilo l’Inail evidenzia che la materia dell’assicurazione obbligatoria è sottratta alla disponibilità delle parti, conseguentemente la tutela assicurativa non può essere sottoposta ad ulteriori condizioni oltre a quelle previste dalla legge.

Escluso il caso di infortunio doloso, l’Inail protegge infatti l’infortunato anche qualora l’evento sia causato da sua colpa.

In particolare la violazione dell’obbligo di utilizzare i DPI non fa venire meno la tutela assicurativa di cui si discute.

Sotto il secondo profilo, l’Istituto evidenzia che suddetto comportamento colposo ha un importante rilievo sulla responsabilità datoriale nella causazione del fatto, tanto da arrivare a diminuirla o addirittura escluderla, facendo conseguentemente venire meno il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno, così come il diritto dell’Inail ad esercitare l’azione di rivalsa nei confronti sempre del datore di lavoro.

Un ulteriore elemento di interesse è da ravvisarsi nella conclusione della nota Inail che espressamente ricorda che non sussiste una automatica ammissione alla tutela assicurativa del lavoratore infortunato che abbia contratto il virus e non si sia sottoposto a profilassi vaccinale, in quanto occorre comunque accertare la sussistenza di fatti noti sui quali deve fondarsi la presunzione semplice di origine professionale dell’evento occorso.

Da ciò deriva che il datore di lavoro dovrà sempre indicare nella denuncia obbligatoria tutti gli elementi che caratterizzano l’infortunio tra cui il fatto che il lavoratore abbia rifiutato di sottoporsi a vaccinazione, così come la presenza o meno di utenza e/o di altri dipendenti positivi.

In tal modo l’Inail avrà la possibilità di escludere la copertura assicurativa qualora, nonostante la presunzione semplice di infortunio nei confronti di operatori sanitari e socio-sanitari, vi siano indizi gravi, precisi e concordanti a fronte dei quali poter concludere che il virus non sia stato contratto sul luogo di lavoro.

In siffatta ipotesi l’assenza sarà trattata quale malattia ordinaria, con ciò che ne consegue in termini di trattamento economico e computo del periodo di comporto.