Avv. Luca Degani – Avv. Raffaele Mozzanica – Dott.ssa Margherita Del Deo

Il cosiddetto “Decreto Milleproroghe” (D.L. 183/2020) ha fissato il nuovo termine del 31 marzo 2021 (precedentemente fissato al 31 dicembre 2020) entro il quale anche gli Enti del terzo settore possono utilizzare modalità di svolgimento in audio – video conferenza, qualora si trovino nella necessità di convocare le assemblee nonché le sedute degli organi amministrativi e di controllo.

È inoltre precisato che la data del 31 marzo 2021 debba intendersi anticipata alla data in cui venisse eventualmente dichiarata la cessazione dello stato di emergenza per epidemia COVID-19.

La proroga disposta riguarda tutte le previsioni precedentemente disposte dall’art. 106 del D.L. 18/2020 (art. 6, comma 3, D.L. 183/2020); in tal senso si evidenziano i seguenti elementi che possono esser previsti nell’avviso di convocazione, in deroga a qualsiasi norma statutaria:

  • il voto per corrispondenza;
  • il voto in forma elettronica;
  • lo svolgimento della seduta in “totale” audio-video conferenza, ossia senza la previsione di un luogo “fisico” dove l’organo si raduna e dunque senza l’obbligo che qualcuno intervenga di persona; ne consegue che il presidente ed il segretario non debbano essere presenti nel medesimo luogo e che il verbale della seduta non debba essere formato contestualmente allo svolgimento della riunione.

Per quanto concerne la verbalizzazione della seduta di assemblea, qualora vi sia la presenza del notaio è sufficiente la sua firma; in assenza le firme del presidente e del segretario si appongono posteriormente alla chiusura dell’assemblea, non appena ciò si renda possibile.

Si ricorda infine che la norma richiamata dal Decreto Milleproroghe (comma 8 bis, art. 106, del D.L. 18/2020) ha esteso anche agli enti non societari le facilitazioni previste per le assemblee delle società, escludendo però – senza una ragione plausibile invero – da tale estensione OdV, APS e ONLUS.

Tale criticità è stata unanimemente risolta attraverso il richiamo ad altra norma (art. 73, comma 4, del D.L. 18/2020) che consente alle “associazioni private anche non riconosciute ed alle fondazioni” di svolgere fino al 31 marzo 2021 le riunioni dei propri organi mediante videoconferenza, anche in assenza di previsione statutaria.

In realtà tale richiamo sembra escludere l’audio conferenza e la possibilità della seduta “totale”; la prassi e gli orientamenti, sviluppatesi nei mesi scorsi, consentono di ritenere che anche per Odv, APS e ONLUS valgano tutti gli elementi sopra evidenziati e quindi sia l’utilizzo della modalità della l’audio conferenza, sia che la seduta possa essere svolta con tutti i partecipanti in collegamento senza la necessità di un luogo fisico di convocazione.