In data 31 marzo 2016, il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza n. 1003 sull’annosa questione relativa al pagamento delle prestazioni rese da enti del Sistema sociosanitario in favore di ospiti con diagnosi di morbo di Alzheimer.
Gli attori agivano nei confronti di ATS Brianza, difesa dallo Studio Legale Degani, e Regione Lombardia per ottenere il rimborso delle rette versate alla RSA presso la quale era ricoverato il loro congiunto sostenendo di non essere tenuti al pagamento in quanto le prestazioni rese dall’erogatore sarebbero a totale carico del SSN, stante la completa non autosufficienza dell’ospite e a fronte della stretta correlazione tra le prestazioni sanitarie ed assistenziali rese dalla struttura.
Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda rilevando come il SSN correttamente erogasse in favore del soggetto non autosufficiente una tariffa giornaliera pari al 50% dei costi standard, conformemente al principio della compartecipazione alla spesa sancito dal DPCM 29 novembre 2001.
Infatti, la patologia morbo di Alzheimer, avendo natura neurologica e a carattere cronico degenerativo, è inquadrabile tra le patologie tipiche dell’anziano non autosufficiente, coerentemente con la classificazione dell’OMS.
Di conseguenza, rilevato che le RSA rappresentano l’unità di offerta tipiche del Sistema per rispondere ai bisogni dell’anziano non autosufficiente quando non può più essere assistito al domicilio e non presente patologie acute o necessità riabilitative tali da richiedere il ricovero ospedaliero, il Tribunale ha accolto le difese dell’ATS Brianza e Regione Lombardia ritenendo appropriato il ricovero del malato di Alzheimer