Avv. Luca Degani – Avv. Andrea Lopez – Avv. Silvia D’Angelo
Il Tribunale di Busto Arsizio è stato chiamato a pronunciarsi sulla dibattuta questione della titolarità del pagamento delle prestazioni erogate in RSA in favore di anziani affetti dal Morbo di Alzheimer, che, da qualche anno, si è affacciata sul panorama giurisprudenziale.
In particolare, la quaestio rimessa al Tribunale si sostanziava nel comprendere se le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative prevedano una compartecipazione a carico dell’utente nella misura del 50%, ovvero se i costi dell’erogazione debbano essere posti ad integrale carico del SSN.
La vicenda giudiziaria prendeva le mosse dalla pretesa avanzata dall’Amministratore di sostegno di un utente di sentir dichiarare la nullità dell’obbligazione di pagamento delle rette di degenza, sulla base dell’assunto che l’attività prestata in favore di soggetti affetti dalla malattia di Alzheimer debba qualificarsi come sanitaria.
La sentenza, all’esito di un’approfondita ricostruzione del panorama normativo e giurisprudenziale vigente in materia, ha invece confermato le tesi promosse dallo Studio Legale Degani, affermando il principio per cui la gratuità delle prestazioni debba essere riconosciuta soltanto per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale previste dall’art. 3, comma 1, del DPCM 14/02/2001 e per quelle sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all’art. 3, comma 3, del citato DPCM; le prestazioni di lungo assistenza nei confronti di anziani e soggetti non autosufficienti affetti da patologie cronico degenerative, all’opposto, prevedono la ripartizione forfettaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del Comune con la compartecipazione dell’utente.
La decisione in commento è inoltre interessante per aver evidenziato la necessità di considerare, oltre alla tipologia delle prestazioni, le finalità dei piani terapeutici predisposti dalla struttura, il ricovero in regime di lungo degenza, la durata non prevedibile del trattamento, quali indici del carattere prevalentemente assistenziale delle prestazioni erogate, come tali soggette alla contribuzione da parte dell’utente.
In applicazione dei principi sopra esposti è risultato evidente per il Tribunale che la valenza sanitaria di alcune prestazioni erogate in RSA non escluda automaticamente la possibilità di prevedere una compartecipazione.
La sentenza, infine, merita il pregio di aver riconosciuto la legittimità del sistema dei livelli essenziali di assistenza, dichiarandolo compatibile con i diritti fondamentali della persona e, segnatamente, con il diritto alla salute. Al riguardo osserva infatti il Giudice che la previsione di compartecipazione dell’utente al costo delle prestazioni rappresenta il giusto contemperamento tra la tutela del diritto fondamentale alla salute del singolo individuo (assicurato attraverso l’erogazione a carico del SSN delle prestazioni più propriamente di natura sanitaria ed il pagamento, per le persone meno abbienti, della quota di compartecipazione da parte del Comune) e la altrettanto necessaria tutela del diritto di tutta la popolazione, da garantirsi compatibilmente con le risorse disponibili.
Per tali motivi il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto di aderire all’orientamento giurisprudenziale che, in applicazione del quadro normativo vigente, esclude che il costo delle prestazioni erogate presso le residenze sanitarie assistenziali nei confronti di degenti affetti dalla patologia di Alzheimer debba essere a totale carico del SSN.