Avv. Simona Bosisio e Avv. Silvia D’Angelo
Tra gli strumenti più interessanti che il Decreto mette a disposizione del terzo settore vi è la Cassa integrazione in deroga, la quale si inserisce nel novero delle misure di sostegno al reddito unitamente alla CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria) e ai Fondi di Solidarietà.
Questi ultimi sono strumenti a cui le singole realtà possono accedere in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa al fine di affrontare l’emergenza sanitaria da COVID-19.
Da ciò l’ambito temporale limitato a periodi, decorrenti dal 23 febbraio 2020, di massimo nove settimane e comunque aventi termine entro il mese di agosto 2020; anche l’ambito di operatività si profila più ampio rispetto alle misure “classiche”.
La novità più rilevante, tuttavia, è introdotta dall’art. 22 del Decreto, il quale include espressamente i datori di lavoro del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nel campo di applicazione della Cassa integrazione in deroga, ove per gli stessi non siano applicabili le tutele previste dalle vigenti disposizioni in tema di sospensione o riduzione dell’orario.
Anche tale strumento prevede una durata limitata, che non può eccedere il periodo di sospensione del rapporto di lavoro e comunque le nove settimane.
Il trattamento viene riconosciuto dalle Regioni e dalle Province autonome, previa conclusione di un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Secondo la disposizione di legge, tuttavia, l’accordo sindacale è richiesto soltanto ai datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti.
Il trattamento in esame, nel limite delle risorse disponibili, è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 soltanto per i dipendenti già in forza a tale data, ai quali sono garantiti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Al fine di usufruire del trattamento di Cassa integrazione in deroga, i datori di lavoro interessati dovranno presentare una specifica domanda alla Regione o Provincia autonoma la quale, dopo averla istruita secondo l’ordine di presentazione, provvederà all’accoglimento con decreto da trasmettere all’Inps in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari.
Nel rispetto del limite di spesa, l’Inps provvederà all’erogazione esclusivamente con modalità di pagamento diretto della prestazione. Al riguardo, la norma dichiara applicabile la disciplina di cui all’art. 44, comma 6-ter, del D.Lgs. 148/2015, il quale prevede l’obbligo del datore di lavoro di inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dal medesimo, entro il termine previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso, ossia entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Decorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimarranno a carico del datore di lavoro inadempiente.
Da ultimo si precisa che l’art. 22 mantiene ferme le disposizioni di cui agli artt. 15 e 17 del D.L 9/2020 in tema di Cassa integrazione in deroga in favore dei datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 01/03/2020, nonché nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ovvero che ivi abbiano lavoratori in forza residenti o domiciliati.
L’analisi offerta offre lo spunto per evidenziare l’importanza di tali misure per sostenere l’attività degli enti e garantire un supporto economico ai lavoratori del terzo settore. D’altra parte, ai fini di un più approfondito esame di tali strumenti e delle loro concrete modalità applicative, si rende necessario attendere chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Inps.