Avv. Simona Bosisio – Avv. Andrea Lopez

A seguito dell’emanazione da parte di Regione Lombardia della d.g.r. n. 3777/20 del 3 novembre scorso – “Disposizioni relative all’utilizzo dei test antigenici per la sorveglianza Covid-19” -, che si inserisce nel quadro delle iniziative già assunte da Regione per il contrasto alla diffusione della pandemia, è emerso il tema della possibilità, nel comparto sociosanitario, che il datore di lavoro imponga ai lavoratori l’obbligo di sottoporsi a screening periodici, facendo ricorso a test antigenici rapidi.

Al fine di inquadrare correttamente la questione occorre prendere le mosse dalla Circolare del Ministero della Salute n. 35324 del 30/10/2020, attraverso la quale è stata diffusa la nota tecnica ad interim “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”, aggiornata al 23 ottobre 2020.

Il documento, sulla scorta delle indicazioni del ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), riconosce 5 obiettivi per l’attività di testing, tra i quali rientrano – per quanto di nostro interesse – I) la mitigazione dell’impatto del COVID-19 nelle strutture sanitarie e sociosanitarie e II) la rilevazione di cluster e focolai in contesti specifici.

Il Ministero della Salute ha inoltre esplicitato che la strategia di testing “andrebbe implementata per quanto possibile e organizzata in modo omogeneo sul territorio nazionale”, chiarendo che il test antigenico rapido è indicato per lo screening degli operatore in contesti in cui si riveli utile l’identificazione e l’isolamento rapido dei positivi tanto a tutela dei soggetti fragili a rischio complicanze, quanto in generale delle comunità chiuse. In questa definizione possono essere annoverati indubbiamente i servizi sociosanitari residenziali e semiresidenziali.

Nel quadro normativo nazionale così delineato si inserisce il provvedimento con cui Regione Lombardia ha consentito alle UDO residenziali e semiresidenziali della Rete territoriale la possibilità di effettuare l’attività di testing auspicata dal Ministero della Salute, garantendo la disponibilità di test antigenici rapidi con oneri, approvvigionamento e fornitura a carico del SSR.

Il legislatore regionale ha anche declinato la frequenza e i destinatari dell’attività di screening, includendo Ospiti e Operatori. Con riguardo a questi ultimi, la sorveglianza attiva delle condizioni cliniche prevede I) il tempestivo accertamento diagnostico anche mediante test antigenico rapido all’insorgenza di sintomatologia suggestiva per COVID-19 e II) screening mediante test rapido antigenico indicativamente ogni 14 giorni.

Regione Lombardia richiede l’invio tramite sMAINF dell’esito di tutti i tamponi antigenici eseguiti e, in caso di positività di un operatore:

  1. Sospensione dello stesso dall’attività in attesa della conferma mediante test molecolare;
  2. Somministrazione del test antigenico rapido a tutti gli ospiti assistiti dall’operatore risultato positivo.

Anche gli operatori individuati quali contatti asintomatici di caso, non sono tenuti a sospendere l’attività e vengono sottoposti a rigoroso monitoraggio attivo caratterizzato da:

  1. Rilevazione anamnestica sintomatologia Covid-19 quotidiana;
  2. Test antigenico rapido al giorno 0, 5 e 10 dal contatto.

Pertanto, dal quadro normativo sopra delineato pare potersi legittimamente concludere per la sussistenza di un onere di screening periodico da parte del gestore di servizi sociosanitari residenziali e semiresidenziali su Ospiti e Operatori, attesa la disponibilità di test antigenici rapidi forniti dal SSR attraverso le ATS, in applicazione delle strategie nazionali di contenimento della diffusione della pandemia.

Tuttavia, inserendosi lo screening nelle attività di sorveglianza sanitaria, si suggerisce di richiedere l’intervento del medico competente. Questi, a mente di quanto previsto nel protocollo condiviso del 24 aprile u.s., in applicazione delle indicazioni delle Autorità Sanitarie, è infatti tenuto a suggerire l’adozione di mezzi diagnostici utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Alla luce dell’evoluzione degli strumenti diagnostici di cui alla sopra citata Circolare del Ministero della Sanità ed altresì in considerazione della loro disponibilità garantita da  Regione Lombardia con DGR 3777, ad avviso di chi scrive il suggerimento contemplato nel protocollo poc’anzi citato è da intendersi alla stregua di  un vero e proprio onere.

Il Medico Competente pertanto, nel piano di sorveglianza sanitaria, da aggiornarsi alla luce delle nuove disposizioni, potrà legittimamente prevedere che i lavoratori siano periodicamente sottoposti al test rapido antigenico.

Quanto sopra al fine precipuo di tutelare la salute degli operatori e contestualmente dell’intera comunità ad alto rischio di cluster.

Nel restare a disposizione, è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti.