Si segnala un importante chiarimento pubblicato dal Governo in merito alla sospensione dell’attività dei “centri sociali” prevista dall’art. 1, lett. s), del D.P.C.M. 08/03/2020.
Sono sospese soltanto le attività dei sevizi diurni con finalità meramente ludico ricreative, di socializzazione o di animazione, che non costituiscono servizi pubblici essenziali.
Possono invece proseguire la propria attività i centri che erogano servizi sociali disciplinati dalle normative nazionali o regionali di settore, come i centri diurni per persone con difficoltà di carattere sociale (comprensivi dei servizi mensa, igiene personale, ecc.), gli empori sociali per persone in povertà estrema, i centri polivalenti per anziani e diversamente abili e i centri di ascolto per famiglie che erogano, tra l’altro, consulenze specialistiche, attività di mediazione familiare e spazi neutri su disposizione dell’autorità giudiziaria e, anche, i centri di antiviolenza.
Tali centri possono dunque portare avanti la propria opera in quanto, precisa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali alla persona (alimentazione, igiene, accesso a prestazioni specialistiche, ecc.).
Resta ferma in ogni caso la necessità di garantire condizioni strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.