Avv. Luca Degani
Decreto Ministeriale 106 del 15.9.2020
- Istituzione del registro unico nazionale del terzo settore;
- Termini di adeguamento statutario per odv, aps ed onlus;
- Chiarimenti in merito al termine del 31 ottobre 2020;
- Facoltà di effettuare le sedute in via telematica fino al Termine del 31 gennaio 2021 (dl 125/2020);
- Termine di approvazione dei bilanci al 31 ottobre 2020.
Premessa
A seguito dell’approvazione del Decreto RUNTS (Registro Unico del Terzo settore) ed in attesa dell’imminente pubblicazione dello stesso, visti i termini ora chiaramente definiti dal Dm 106/20, si ritiene utile fornire delucidazioni in ordine alla tempistica che i diversi Enti interessati debbono osservare per gli adeguamenti degli Statuti al D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).
In particolare appare opportuno ulteriormente ribadire che il termine del 31 ottobre 2020 è utile esclusivamente ai fini dell’uso delle maggioranze non qualificate per le mere modifiche di adeguamento al dettato normativo. Sono poi da ricordare le recenti modifiche del dl 125/2020 che ampliano la facoltà di effettuare le sedute consigliari ed assembleari per via telematica fino al 31 gennaio 2020. Da ultimo permane invece il termine del 31 ottobre 2020 per l’approvazione di bilancio da parte degli Organi preposti.
Termini di adeguamento statutario per odv, aps ed Onlus
Alla luce delle previsioni del D.M 15 settembre 2020, n. 106, la messa a punto del RUNTS e le sue implicazioni sul regime applicabile può essere così articolata:
- febbraio-marzo 2021: inizio di operatività del RUNTS; la data esatta (d’ora in poi, “Data di Operatività del RUNTS”) sarà stabilita, ai sensi dell’art. 30 del D.M., da un apposito provvedimento del Dirigente competente del Ministero del Lavoro, che prenderà atto della tempistica necessaria alla implementazione informatica del Registro. Da tale data non sarà più possibile iscrivere un ente ai registri delle organizzazioni di volontariato (d’ora in poi, “OdV”) e delle associazioni di promozione sociale (d’ora in poi, “APS”), nonché all’anagrafe delle Onlus; sul presupposto, in quest’ultimo caso, di una previa pubblicazione sul sito della Agenzia delle Entrate degli Enti che risulteranno iscritti a tale data alla Anagrafe delle Onlus. Diversamente dai registri di OdV e APS, l’anagrafe delle Onlus “sopravviverà” sino al 1° gennaio dell’anno successivo al rilascio dell’approvazione, da parte della Commissione europea, di alcune norme fiscali contenute nella riforma (d’ora in poi, “Data Successiva all’Approvazione UE”) e, quindi, verosimilmente, sino al 31 dicembre 2020 proseguirà la vigenza della disciplina di cui agli artt. 10 e ss. del dlgs 460/97 in materia di Onlus;
- settembre-dicembre 2021: migrazione di OdV e APS nel RUNTS a cura delle autorità pubbliche competenti (Regioni per i registri delle Odv ed Aps e Ministero del lavoro per il registro delle Aps operanti sull’intero territorio nazionale); a seguito di tale trasmigrazione sarà onere degli uffici del RUNTS verificare la compatibilità dello statuto degli Enti che risulteranno trasmigrati e, in presenza di motivi ostativi all’iscrizione nel RUNTS, l’ente sarà invitato a confermare nei dieci giorni dalla eventuale contestazione la volontà di permanere nel registro e, se del caso, avrà l’obbligo di regolarizzare la propria posizione entro 60 giorni adeguando lo statuto alla disciplina vigente;
- febbraio 2020 – 31 marzo 2022: pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle Onlus di elezione e dei “rami” Onlus esistenti di titolarità di enti religiosi civilmente riconosciuti; la pubblicazione avviene in coincidenza alla Data di Operatività del RUNTS. Da quel momento e fino al 31 marzo dell’anno della Data Successiva all’Approvazione UE (verosimilmente, 31 marzo 2022), le Onlus e i “rami” Onlus possono presentare domanda di iscrizione al RUNTS, adeguando gli statuti ai requisiti previsti per l’iscrizione. Decorso tale termine, in caso di inadempimento anche all’eventuale successivo invito alla regolarizzazione da parte degli uffici del RUNTS, viene persa la qualifica di Onlus. In tale ipotesi si determina l’obbligo di devolvere ad altri enti del terzo settore l’incremento patrimoniale eventualmente maturato durante il periodo di permanenza nell’anagrafe delle Onlus.
Con riferimento alle possibili qualifiche (ad esempio ETS o Impresa Sociale) che gli enti possono assumere, si ricorda che, per tali realtà, in particolare per quelle aventi natura fondativa con qualifica di ONLUS e derivanti da processi di trasformazione delle ex IPAB,1 la scelta relativa alla qualifica da assumere risulta essere attualmente di difficile determinazione.
Si ricorda infatti che si è ancora in attesa del parere della Commissione europea sulla parte fiscale (Titolo X del D.lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore e artt. 16 e 18 del D.lgs. 112/2017 sull’Impresa sociale), nonché della posizione dell’Agenzia delle Entrate rispetto alla interpretazione dell’oggettivamente complesso significato dell’articolo 79 del d.lgs 117/17 in tema di identificazione della natura fiscale degli ETS.
Per tali enti il rispetto del termine del 31 ottobre (e dunque l’adeguamento statutario alle disposizioni della Riforma) non solo non costituisce un obbligo, come di seguito meglio si illustrerà, ma potrebbe condurre ad una scelta non opportunamente ponderata che si rivelerebbe, una volta avuta certezza della disciplina fiscale, non adeguata o comunque meno conveniente.
In tale contesto è dunque opportuno attendere la decisione della Commissione europea, che consentirà agli enti di aver piena contezza della disciplina fiscale alla luce della quale sarà poi possibile individuare la qualifica soggettiva più idonea da adottare tra ETS non commerciale o Impresa sociale.
Chiarimenti in merito al termine del 31 ottobre 2020
E’ opportuno ribadire pertanto che il termine del 31 ottobre 2020 (così come prorogato dall’art. 35 del Decreto legge “Cura Italia”, convertito con L. 27 del 24 aprile 2020) stabilito ai fini degli adeguamenti statutari di OdV, APS ed ONLUS alle disposizioni del Codice del Terzo settore non ha carattere perentorio ai fini dell’iscrizione al RUNTS.
Come precisato dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 13 del 31.05.2019, tale termine assume rilevanza unicamente in relazione alla possibilità di adottare le modifiche aventi carattere di mero adeguamento alle disposizioni obbligatorie del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), le quali possono essere adottate con le maggioranze cosiddette “semplificate”, vale a dire quelle solitamente previste dallo statuto per le deliberazioni in seduta (o assemblea) ordinaria.
La non perentorietà del termine del 31 ottobre è altresì desumibile dalla risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 89/E2, la quale ha precisato i termini di validità della normativa attualmente prevista per gli enti coinvolti dalla Riforma (precisamente per ODV, APS e ONLUS).
Quanto sopra è ulteriormente avvalorato dai nuovi termini previsti dal D.M. 106/2020, come meglio evidenziato nelle tabelle allegate.
Facoltà di effettuare le sedute in via telematica fino al termine del 31 gennaio 2021
Si precisa inoltre che, a seguito dell’entrata in vigore del D.L.125/20203, a far data dall’8 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, le associazioni private (anche non riconosciute) e le fondazioni che non abbiano regolamentato nello Statuto modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti.
Termine per l’approvazione dei bilanci
Resta invece fermo al 31 ottobre 2020 il termine per l’approvazione dei bilanci per ODV e APS iscritte nei rispettivi registri regionali e per le ONLUS iscritte all’anagrafe, per le quali il Decreto Cura Italia aveva posticipato la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricadente all’interno del periodo emergenziale (entro il 31 Luglio 2020) al 31 ottobre, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.
Allegati termini di attuazione e tempistiche di modifica statutaria per ONLUS, Odv e Aps.