Articolo tratto dal Sole 24 ore in tema di controlli negli appalti tra privati e adempimenti in tema di sicurezza.

Controlli ad ampio spettro negli appalti tra privati

Dal Durc al tesserino le verifiche per i servizi affidati all’esterno

È opportuno che il committente, nell’ambito del contratto di appalto, preveda una serie di verifiche al fine di assicurarsi che l’appaltatore sia in regola: per questo conviene sempre chiedere la presentazione del Durc e di copia delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro (in modo da escludere la presenza sull’appalto di lavoratori in nero), così come costituisce una buona prassi prendere visione del Lul. A un preciso obbligo di legge, poi, sono tenuti appaltatori e/o subappaltatori per quanto riguarda l’esposizione del cartellino di riconoscimento da parte del personale da loro impiegato.

Peraltro, la risposta al quesito è condizionata da una preventiva “catalogazione” della forma giuridica con cui avviene l’affidamento in outsourcing di servizi od opere, poiché, a seconda dell’utilizzo di una o dell’altra fattispecie, derivano responsabilità e obblighi diversi. Nel caso specifico, ci si trova di fronte ad attività che vengono effettuate nei locali aziendali, ma valutazioni analoghe possono essere fatte con riferimento a medesime situazioni, che comportino lo svolgimento in esterna (fuori dalla sede aziendale) di attività affidate a terzi.

Per quanto concerne l’oggetto del quesito, pare che effettivamente possa trattarsi di appalti, che quindi andrebbero regolamentati con contratti ad hoc. In particolare, l’articolo 1665 del Codice civile individua come primo elemento tipico della figura dell’appaltatore l’organizzazione dei fattori produttivi: essa implica un’attività direttiva e di coordinamento dei diversi elementi necessari per la realizzazione dell’opera o del servizio (i capitali, i materiali, le attrezzature, i lavoratori) e anche il controllo dei lavori e la gestione dei rapporti con i terzi.

Un altro elemento fondamentale per qualificare l’appalto come “genuino” è l’assunzione del rischio economico, costituente una naturale conseguenza del fatto che la gestione dev’essere necessariamente in capo all’appaltatore. Diventa, quindi, fondamentale l’individuazione dei limiti di genuinità dell’appalto, nonché la realizzazione degli affidamenti con le metodologie corrette, proprio perché il reticolo di responsabilità tra le parti attrici del contratto si presenta molto complesso.

Qualora, infatti, il processo di esternalizzazione non dovesse essere stato costituito in maniera genuina, scatterebbero le sanzioni previste in caso di appalto illecito: si realizzerebbero così una somministrazione di manodopera irregolare, o fraudolenta, e la costituzione, in capo all’utilizzatore, del rapporto di lavoro con i lavoratori impiegati nell’appalto/subappalto.

La bussola applicativa della materia (a proposito della quale vanno tenuti in considerazione anche i diversi interventi giurisprudenziali) si può rinvenire nella circolare del ministero del Lavoro 5/2011, che ha operato una ricognizione del quadro giuridico degli appalti. I tratti che li differenziano dalla somministrazione di lavoro vanno ricercati nei requisiti citati: deve, cioè, sussistere una concreta entità imprenditoriale – con conseguente rischio economico in capo all’appaltatore – anche con riferimento all’esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto. Inoltre, l’appaltatore dev’essere dotato di un ampio margine di autonomia rispetto al committente, nel senso che la gestione materiale dei fattori produttivi deve sottrarsi all’ingerenza di quest’ultimo. Con riferimento agli appalti che non richiedono un rilevante impiego di beni strumentali, in cui la consistenza organizzativa dell’appaltatore sia esigua, riducendosi all’organizzazione del lavoro (si pensi, per esempio, ai servizi di pulizia), la liceità dell’appalto può altresì risultare da un accertamento su chi – di fatto – esercita il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati.

Nell’ambito del regime di responsabilità solidale in materia di appalti, occorre tenere presenti non solo gli adempimenti riferiti a retribuzione, contribuzione e premi assicurativi ma anche quelli di natura fiscale; sono invece escluse dall’obbligazione le sanzioni civili, di cui risponde solamente il responsabile dell’inadempimento. Ma quando scatta la tutela solidaristica? Dopo le modifiche avvenute a seguito del Dl 5/2012, l’intervento più recente sul campo è stato operato dalla riforma del lavoro, che ha innovato l’articolo 29 della legge Biagi: il committente, imprenditore o datore di lavoro, è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con gli eventuali subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, i trattamenti retributivi e contributivi che risultano dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto stesso.

Pertanto, in caso di inadempienza da parte dell’appaltatore/subappaltatore, la norma chiama in causa il committente, anche se non ha commesso illeciti.

La scadenza: per contributi e premi, la responsabilità solidale continua ad applicarsi entro due anni dalla fine del periodo di esecuzione.

Adempimenti e sicurezza

La check-list

  1. I profili lavoristici
    I committenti imprenditori o datori di lavoro nei confronti degli appaltatori e/o subappaltatori rispondono per i trattamenti retributivi (comprese le quote di Tfr), i contributi, i premi assicurativi. È esclusa la solidarietà sulle eventuali sanzioni. Si prescrive in due anni l’azione di Inps e Inail nei confronti del responsabile solidale, mentre resta ferma la prescrizione per il recupero contributivo verso il datore di lavoro.
  2. I controlli lavoristici
    Il committente, per verificare il regolare versamento della contribuzione e dei premi dovuti dall’appaltatore/subappaltatore, può farsi esibire da questi ultimi il Durc. Il committente, tra i vari controlli, può anche riscontrare alcuni aspetti formali:
    – Iscrizione al registro delle imprese,
    – Elaborazione del Lul
    – Verifica dei modelli Unilav circa il personale assunto.
  3. I profili fiscali
    L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore – nei limiti del corrispettivo- del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute. Il committente deve pagare l’appaltatore solo dopo aver verificato che siano stati eseguiti gli adempimenti degli obblighi tributari già scaduti, relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente a carico dell’intera filiera dell’appalto.
  4. Obblighi fiscali, i controlli
    Va verificata la regolarità circa i versamenti all’erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e sulle prestazioni nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto. Il coinvolgimento è escluso se l’appaltatore/committente acquisisce un’asseverazione rilasciata da professionisti abilitati o da Caf imprese. È valida anche un’autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000.