Avv.ti Simona Bosisio, Silvia D’Angelo, Raffaele Mozzanica e dott.ssa Maria Letizia Guardì
A poco più di un mese dalla sua pubblicazione il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”) è stato convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020. La Legge di Conversione, entrata in vigore il 30 aprile 2020, ha introdotto nuove norme e revisionato alcuni istituti al fine di agevolarne l’applicazione nella presente situazione emergenziale. Di seguito una sintesi delle misure più rilevanti disposte sotto il profilo giuslavoristico e a favore degli enti del terzo settore.
Profilo giuslavoristico
FIS: art. 19 l. 27/20
Allo scopo di favorire e semplificare il ricorso agli ammortizzatori sociali è stato innanzitutto riformulato il comma 2 dell’art. 19, eliminando l’obbligo di preventiva informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali ai fini dell’accesso all’assegno ordinario.
È stato altresì eliminato l’obbligo di avviare il preventivo esame congiunto in sede sindacale che si sarebbe dovuto concludere nel termine di tre giorni dalla comunicazione preventiva.
Solo i datori di lavoro residenti nei comuni della ex “zona rossa” (cfr. allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2020: in Lombardia i comuni di Codogno, Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; nella Regione Veneto: Vo’), nonché i datori con dipendenti domiciliati o residenti nei predetti comuni possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario (così come di CIG ordinaria ed in Deroga) per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi.
Sempre sul piano giuslavoristico rilevante è l’introduzione di una nuova norma, l’articolo 19-bis, secondo cui – nel periodo di accesso agli ammortizzatori sociali – sono consentiti la proroga o il rinnovo dei contratti a termine, anche a scopo di somministrazione. Occorre tuttavia rilevare che non sono state apportate modifiche alle causali da inserire nel contratto, pertanto ci si dovrà attenere alle previsioni di legge e di contratto.
Cassa integrazione in deroga: art. 22
Per la Cassa in deroga è venuta meno la necessità dell’accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale non solo per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, ma anche per coloro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In tutti gli altri casi la necessità del predetto accordo sindacale permane ed è un requisito fondamentale da allegare alla domanda da presentarsi alle Regioni, deputate all’emanazione del decreto di autorizzazione.
La durata complessiva del trattamento è di nove settimane, tuttavia ai sensi del nuovo comma 8 bis i datori di lavoro con unità produttive site nelle zone rosse di cui al DPCM 1° marzo 2020 ( dunque i comuni di Lombardia e Veneto sopra indicati) o che, pur non avendo la sede in tali comuni, hanno lavoratori in forza ivi residenti o domiciliati, possono presentare domanda per un periodo aggiuntivo massimo di ulteriori 3 mesi.
Inoltre, al di fuori della previsione di cui sopra, il co. 8 quater prevede che i datori che hanno unità produttive (o comunque lavoratori residenti o domiciliati) in Regione Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, possono richiedere un trattamento aggiuntivo di CIGD per un massimo di ulteriori quattro settimane.
Si ricorda che rientrano nelle previsioni di cui all’art.22 anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Congedi e Permessi
Nessuna modifica rilevante è stata invece apportata in tema di congedi, permessi ed indennità. Pertanto permangono l’estensione di ulteriori 12 giorni dei congedi ai sensi della l. 104/92, nonché il riconoscimento dei congedi straordinari per i figli minori di 12 anni. Si noti che la conferma di tali agevolazioni non significa la duplicazione delle stesse, semplicemente i lavoratori che non hanno ancora presentato richiesta lo potranno fare finché perdurano le condizioni già previste dal DL cura Italia.
Permane inoltre il divieto di licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo per la durata di 60 giorni dall’entrata in vigore del DL Cura Italia (quindi fino al 16 maggio 2020). In sede di conversione è stato tuttavia introdotta una limitazione ai predetti divieti, che non si applicano qualora il personale interessato dal licenziamento, impiegato nell’ambito di un appalto cessato, sia stato riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto medesimo.
Enti del terzo settore
Termine per gli adeguamenti statutari degli enti del terzo settore
L’art. 35 conferma quanto precedentemente previsto in merito al termine per l’adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice del terzo settore mediante l’adozione delle modifiche con le maggioranze ordinarie, precedentemente fissato al 30 giugno 2020, attualmente prorogato al 31 ottobre 2020 per gli enti con qualifica di ODV, APS e ONLUS.
Il medesimo termine viene confermato anche per l‘adeguamento degli statuti delle Imprese sociali al d.lgs. 112/2017.
Termine per l’approvazione del bilancio
Come già previsto dal decreto “Cura Italia”, viene mantenuta la disposizione secondo la quale le assemblee annuali per l’approvazione del bilancio di enti aventi qualifica di Onlus, OdV e APS, qualora previste statutariamente non oltre il 31 luglio 2020 (durata del periodo emergenziale), possano essere svolte entro il 31 ottobre 2020; con la conversione, tale facoltà viene estesa anche ad associazioni, fondazioni, associazioni non riconosciute e comitati.
Altri termini
Una novità introdotta con la conversione concerne l’autorizzazione, per gli enti aventi qualifica di Onlus, OdV e APS, a svolgere le attività correlate ai fondi del 5 per mille per l’anno 2017 entro la data del 31 ottobre 2020; a tale data sono altresì estesi i termini di rendicontazione per progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.
Viene inoltre disposta (art. 35 co 3 -bis) la dilazione del termine di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo del cinque per mille di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l’utilizzo delle somme percepite: tale termine, originariamente di un anno dalla data di ricezione delle somme, viene esteso a diciotto mesi.
L’art. 61, comma 2 lett. t conferma l’estensione della sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria anche a ODV, APS e ONLUS, iscritte nei rispettivi registri, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, introducendo per costoro anche la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
Modalità di effettuazione delle assemblee e di riunione degli organi sociali
In sede di legge di conversione è confermata, all’art. 73 comma 4, la possibilità per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. Tale previsione è da considerarsi estesa, si ribadisce, a tutti gli enti costituiti in forma di fondazione e associazione riconosciute e non.
Con la conversione, è stata estesa anche ad associazioni e fondazioni, con esclusione di Onlus, OdV e APS, la possibilità, precedentemente riconosciuta solo ad enti societari, di svolgere le assemblee ordinarie entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e di utilizzare per le riunioni indette entro il 31 luglio 2020 mezzi di telecomunicazione e il voto per corrispondenza (si pensi ad esempio alle assemblee per il rinnovo delle cariche sociali).
Ne deriva che, per enti non aventi qualifica di Onlus, OdV o APS, è prevista tanto l’estensione al termine del 31 ottobre 2020 (di cui al citato art. 35) per l’approvazione del bilancio, quanto quella dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per lo svolgimento delle assemblee (ordinarie e non) nonché la modalità di svolgimento delle sedute con mezzi di telecomunicazione.
Diversamente, per gli enti aventi qualifica di Onlus, OdV o APS è certamente prevista l’estensione al termine del 31 ottobre per l’approvazione del bilancio, ma, con l’esclusione sopra richiamata, non il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per lo svolgimento delle altre delibere dell’assemblea ordinaria.
Per ovviare a questa esclusione, che non trova una motivazione ragionevole, ad un primo orientamento interpretativo, si ritiene applicabile anche per Onlus, OdV e APS, quanto più genericamente previsto dall’art. 73 co.4, in merito alla possibilità di svolgere le sedute dei propri organi collegiali in modalità di videoconferenza.