Avv. Andrea Lopez e Avv. Raffaele Mozzanica

Risultano di particolare interesse per gli operatori del settore sociosanitario gli artt. 47 e 48 del D.L. Cura Italia che introducono disposizioni in tema di apertura e remunerazione dei servizi semiresidenziali diurni per disabili e anziani.

Attraverso le previsioni di cui all’art. 47 a far data dal 17 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 viene sospesa l’attività dei servizi semiresidenziali rivolti a persone con disabilità, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale,
socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario.
Le ASL (o ATS) possono, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.
In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza le assenze dalle attività dei centri di cui al comma precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione del servizio o di esclusione degli utenti.
Inoltre, fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 39 del decreto legge Cura Italia e fino alla data del 30 aprile 2020, l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri diurni per disabili.

Il successivo art. 48, la cui disciplina è rivolta sia ai servizi diurni per disabili che per anziani, prevede che durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti (di cui diremo in chiusura per il necessario coordinamento normativo), le pubbliche amministrazioni, per il tramite dei dipendenti dei soggetti gestori a prescindere dalla loro forma giuridica pubblica o privata, forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.
Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale
finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

È di particolare rilievo e interesse – nonostante la complessa interpretazione – la previsione di cui al comma 2 dell’art. 48, riferita alla remunerazione del servizio erogato nelle predette modalità.
Le pubbliche amministrazioni sono infatti espressamente autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo.
Le prestazioni convertite in altra forma saranno retribuite ai gestori con quota parte dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità ordinarie subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi.
Sarà inoltre corrisposta un’ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei gestori, ad una corresponsione complessiva di entità pari all’importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso.
Tuttavia, la corresponsione della seconda quota, è condizionata all’effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all’ atto della ripresa della normale attività.
Quindi, in Regione Lombardia, sarà consentito il pagamento dell’intera tariffa giornaliera qualora il gestore eroghi nelle modalità condivise con ATS il servizio e mantenga attiva la struttura affinché sia utilizzabile alla ripresa delle attività ordinarie.

A conferma di tale interpretazione si richiama la Relazione tecnica al decreto legge Cura Italia che per l’art. 48 prevede la clausola di invarianza finanziaria, ovvero le disposizioni contenute non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

È infine specificato che il pagamento della tariffa di cui sopra comporta per il gestore la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell’ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

Da ultimo, come anticipato, è necessario coordinare le disposizioni di cui al D.L. Cura Italia con i provvedimenti regionali assunti per il contrasto alla diffusione del Covid-19.
Premesso che i servizi diurni sermiresidenziali per disabili sono senza dubbio sospesi in forza delle disposizioni di cui all’art. 47 Cura Italia, e quindi a tali tipologie di offerta è applicabile la disciplina di cui all’art. 48 in merito alla remunerazione del servizio, la questione è più complessa per i servizi semiresidenziali rivolti agli anziani.
Infatti, l’art. 48 prevede quale condizione per il pagamento della tariffa a fronte dell’erogazione del servizio in modalità straordinarie la sospensione dell’attività per effetto di un provvedimento regionale.
Regione Lombardia, allo stato, con Decreto n. 3553/2020 ha disposto, in coerenza con la ratio della DGR n. XI/2906 dell’8/03/2020, per quanto riguarda la rete d’offerta dei servizi sociosanitari, che le limitazioni e/o la sospensione delle attività delle Unità d’Offerta semiresidenziali sono stabilite dai soggetti gestori, in considerazione del numero degli operatori disponibili, dell’organizzazione delle strutture, degli utenti frequentanti le strutture stesse, nonché delle loro condizioni di salute.
Pertanto, allo stato, la disciplina dell’art. 48, non sembra potersi applicare ai servizi diurni semiresidenziali per anziani lombardi la cui sospensione sia stata decisa – seppur in via del tutto legittima – dal gestore e nonostante l’erogazione di servizi alternativi al domicilio degli utenti o tramite diverse modalità.