La quarta aliquota IVA, fissata nella misura del 5 per cento è stata introdotta a partire dall’uno gennaio 2016. Si avrà dunque la quota ordinaria del 22 per cento e tre aliquote ridotte del 4 per cento, 5 per cento e 6 per cento.
La nuova aliquota del 5 per cento viene applicata per alcune prestazioni, esenti ai sensi dell’articolo 10 del decreto IVA qualora siano effettuate da cooperative sociali e i loro consorzi.
Essa riguarda inoltre prestazioni socio sanitarie e rivolte a favore di anziani, inabili adulti, tossico dipendenti, malati di AIDS, handicappati psico-fisici, minori, migranti e donne vittime di tratta a scopo sessuale lavorativo.
Le prestazioni sono indicate ai numeri 18, 19, 20 e 27 dell’articolo 10. Il punto 18 comprende le prestazioni sanitarie in cui per esempio, la cooperativa sociale gestisce una struttura sanitaria e fatturi ai pazienti una prestazione complessa.
Le altre prestazioni sono di ricovero ospedaliero educative di asili, case di riposo e simili e di quelle socio sanitarie.
E’ abrogato il punto 41 bis della tabella A parte seconda che provvedeva l’aliquota IVA del 4 per cento per e prestazioni socio sanitarie. Il comma 962 abroga il comma 331 della legge 296/ 2006 che consentiva alle cooperative sociali di optare per l’assimilazione alle Onlus.
Il comma 963 prevede che le nuove disposizioni si applichino alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all’uno gennaio 2016, per le prestazioni svolte dall’uno gennaio 2016 IVA sarà del 5 per cento per quelle svolte da cooperative sociali e del 22 per cento per quelle svolte da altri soggetti.