Importanti cambiamenti in tema di agevolazioni sull’imposta di registro in favore dei soggetti aventi la qualifica Onlus.

A partire dal 2014 vengono meno le agevolazioni sull’imposta di registro riservate all’acquisto di immobili da parte di Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Cooperative sociali.

Tale disposizione è stata prevista dal d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che all’art. 10 stabilisce, infatti, che sugli acquisti di immobili effettuati da Onlus e Organizzazioni di Volontariato va versata l’imposta di registro nella misura ordinaria pari al 9%.

Questa aliquota ordinaria del 9% andrà applicata sull’importo della compravendita, senza potere usufruire della tassazione sul “prezzo-valore”, ossia rendita catastale rivalutata, riservata alle persone fisiche.

Fino al 2013 l’imposta di registro richiesta era in misura fissa pari a 168 euro, a condizione che la Onlus dichiarasse nell’atto di acquisto di voler utilizzare direttamente entro due anni il bene immobile per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

L’aggravio colpisce solo gli acquisti a titolo oneroso, lasciando ammiuytat l’esenzione in caso di donazione di immobili ad Onlus (così come previsto dal d.l. n. 346/90, art. 55).

Sempre a partire dal 2014 aumenta anche l’imposta di registro richiesta per la registrazione di atti all’Agenzia delle Entrate, che passa da 168 euro a 200 euro: lo stabilisce il d.l. n. 104/2013, all’articolo 26 (il decreto riguardante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, sopra citato).