Avv. Luca Degani – Dott. Marco Petrillo – Dott.ssa Margherita Del Deo

In data 2 novembre 2020 è stata pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la nota n. 11560 in materia di decorrenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti ex artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/2017 (cd. Codice del Terzo settore).

L’articolo 30, al primo comma, prevede l’obbligatorietà per le fondazioni di nominare un organo di controllo, anche monocratico e indipendentemente dall’attività svolta, la cui funzione si sostanzia nella vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sull’osservanza del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il medesimo articolo, al secondo comma, stabilisce che per quanto riguarda le associazioni, riconosciute o non riconosciute, l’obbligo della costituzione dell’organo di controllo sorge solamente qualora vengano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
  2. ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Un’importante specificazione deve essere fatta in merito alla qualifica professionale di cui devono essere dotati i componenti dell’organo di controllo. Questi ultimi, infatti, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 del codice civile: almeno uno deve avere la qualifica di revisore legale, iscritto nell’apposito registro, gli altri possono essere scelti tra quelli iscritti agli albi professionali (i.e. avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro) o tra i professori di ruolo di materie economico-giuridiche.

È previsto inoltre dall’articolo 31 CTS l’obbligo sia per associazioni che per fondazioni di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione al superamento, per due esercizi consecutivi, dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
  2. ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

Lo stesso Codice del Terzo settore prevede, inoltre, la possibilità per gli enti obbligati alla costituzione dell’organo di controllo interno di incaricare lo stesso della revisione legale dei conti, al verificarsi dei citati presupposti. Risulta chiaro che, ai fini dell’esercizio di tale opzione, vi è necessità che tutti i componenti dell’organo di controllo siano revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Alla luce delle previsioni normative sopra esposte è sorto il problema di individuare il momento dal quale tali disposizioni risultano applicabili. In merito a ciò il Ministero del Lavoro, nella nota in esame, ha fatto rinvio alla circolare n. 12604/2017 nella quale viene esplicitato il criterio interpretativo secondo cui, a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. 117/2017, risultano immediatamente applicabili le norme contenute nel CTS che non presentino un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione e all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A fronte di tale criterio, è chiaro che gli articoli 30 e 31 del CTS, inerenti all’organizzazione interna dell’azienda, non presentano alcun vincolo di condizionalità rispetto all’operatività del RUNTS e, pertanto, risultano immediatamente applicabili agli enti associativi. Tuttavia, non è da tralasciare il fatto che, facendo le citate norme riferimento ad un aspetto temporale diacronico, il computo dei due esercizi consecutivi debba partire dall’esercizio 2018. Pertanto, la verifica dell’eventuale integrazione di almeno due dei presupposti fissati dal legislatore andrà effettuata considerando i dati del bilancio consuntivo relativo agli anni 2018 e 2019.

La questione fin qui esposta concerne in modo particolare ODV, APS e Onlus, categorie che in assenza dell’operatività del RUNTS possono considerarsi, ai sensi dell’art. 101, 2° comma, CTS, come enti di Terzo settore. Di conseguenza, in capo alle associazioni con qualifica di ODV, APS o Onlus, qualora superino i limiti normativamente previsti, sorge l’obbligo di nominare fin da ora l’organo di controllo e, se necessario, il revisore legale dei conti. Per le Onlus aventi natura fondatizia, invece, l’obbligo di costituzione dell’organo di controllo prescinde dal superamento dei citati limiti, mentre per quanto concerne il revisore legale dei conti valgono le regole e i parametri di cui all’art. 31 CTS. In termini concreti, in relazione alle ODV e APS, il problema dell’adozione dell’organo di controllo e del revisore legale sorgerà nella fase di trasmigrazione delle stesse nel RUNTS (ad oggi prevista tra aprile e giugno 2021). Anche nell’ipotesi in cui le associazioni in questione non li avessero nominati, verrà chiesto loro di provvedervi entro il termine per l’integrazione delle informazione e dei documenti mancanti, che risulta essere di 60 giorni dalla richiesta dell’Ufficio territorialmente competente del Registro. In modo analogo, ad un ente con qualifica di Onlus, il quale abbia fatto richiesta di iscrizione al RUNTS ma non abbia ottemperato all’obbligo di costituire un organo di controllo, l’Ufficio territorialmente competente del Registro assegnerà allo stesso un termine di 60 giorni per adeguarsi alla previsione in esame.

A fronte di quanto esposto, si ritiene che sia necessario, quando ne sussistono i requisiti, dotarsi già da ora dell’organo di controllo interno e del revisore legale dei conti, al fine di evitare successivi rallentamenti nel processo di iscrizione al RUNTS.

Per tale necessario adempimento lo Studio Legale Degani rimane a Vostra disposizione per qualsivoglia necessità di chiarimento o approfondimento.