Avv. Raffaele Mozzanica

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale con Circolare del 5.03.2021 è intervenuto sul tema delle Reti associative, nuova figura prevista dalla Riforma del terzo settore (art. 4, comma 1 del D.Lgs. n.117/2017).

Si offre una breve sintesi dei temi toccati dal provvedimento in esame.

Innanzitutto vengono forniti orientamenti in merito alle finalità e alle attività perseguire dalle reti, indicando che l’oggetto sociale tipico delle reti associative “si può̀ ricondurre alle lettere i) (“attività̀ di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività̀ di interesse generale) e m) ( “servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore”, tra quelle di interesse generale previste dal CTS.

Più in generale, l’oggetto sociale delle reti, “può essere considerato come una modalità̀ di esercizio ed implementazione delle attività̀ di interesse generale degli associati alla rete medesima, come tale sussumibile nell’ambito applicativo del medesimo articolo 5.

Vengono poi fornite precisazioni circa la composizione e l’organizzazione delle reti associative, attraverso una ricomprensione delle svariate fattispecie entro le quali possono ritrovarsi modelli organizzativi differenti tra loro. Il Ministero riconosce il potere dell’autonomia privata di “dare vita a diverse declinazioni del vincolo associativo intercorrente tra gli enti partecipanti”. In tale ottica sono ammesse le reti associative cd. “verticali”, caratterizzate da un modello organizzativo che prevede una pluralità̀ di livelli (nazionale, regionale, provinciale, locale) e le reti associative cd. “orizzontali” o “piatte”, che scaturiscono per lo più̀ dall’aggregazione di organizzazioni di secondo livello, anche costituite per aree tematiche o su base territoriale.

In ragione della complessità̀ organizzativa delle reti, è ritenuto che le norme di funzionamento possano trovare esplicazione anche in un regolamento, a condizione che lo statuto della rete preveda il ricorso a tale strumento e che venga rispettata l’esigenza di assicurare la piena conoscibilità̀ delle caratteristiche dell’ente, a cui è funzionale il deposito presso il RUNTS dello statuto.

Di significativo interesse il tema della applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 dell’art. 41 CTS, che prevedono deroghe di portata generale.

In tal senso il Ministero distingue tra livelli intermedi e livelli di base della rete.

Agli enti la cui natura e finalità̀ risiedono nel costituire i livelli organizzativi intermedi delle reti associative, va riconosciuta la facoltà̀ di avvalersi delle deroghe in questione, nel rispetto dei principi richiamati al comma 7 dell’articolo 41 (ciò nella misura in cui detta facoltà̀ sia funzionale alla formazione della rappresentanza all’interno del livello più̀ elevato della rete medesima e a concorrere alla costruzione dell’articolazione organizzativa della rete).

Al contrario, continua la circolare ministeriale, di tale deroga non potranno giovarsi, non rappresentando un livello organizzativo intermedio, gli enti associati collocati al livello di base della rete.

Da ultimo il Ministero si sofferma sul rapporto intercorrente tra lo statuto della rete associativa e gli statuti degli enti aderenti, con particolare riferimento alla fattispecie dello statuto standard predisposto dalla rete associativa ed approvato da Ministero.

Lo statuto standard, ribadisce il Ministero, non può̀ essere letto nel senso che esso sia costitutivo di un obbligo ex lege, per gli enti che intendano aderire alla rete associativa, di adottare lo statuto standard.

Proprio l’autonomia degli ETS, consente che la disciplina dell’ordinamento interno della rete come declinata espressamente nel patto associativo può prevedere anche l’esistenza di un unico statuto, che ciascuno degli enti facenti parte della rete, attraverso un atto formale di adesione alla medesima, faccia proprio (“adotti”), senza apportare alcuna modifica o integrazione.