Avv. Marco Ubezio

La sentenza in parola si inserisce, con autorevolezza, nel panorama giurisprudenziale relativo alla vexata quaestio della riconducibilità delle prestazioni erogate ai malati di Alzheimer nelle RSA nell’ambito di quelle integralmente garantite dal servizio sanitario nazionale.

Il caso riguardava, appunto, il ricovero di anziano affetto da malattia di Alzheimer presso una RSA rispetto al quale l’amministratore di sostegno aveva opposto il decreto ingiuntivo richiesto dalla struttura di ricovero a fronte del mancato pagamento delle rette di degenza, giustificato la propria iniziativa sulla base del contenuto delle sentenze della Corte di Cassazione n. 4558/2012 e Cassazione 22776/2016 che, sempre a giudizio dell’utente, avrebbero sostenuto la natura esclusivamente sanitaria del suddetto ricovero.

La sentenza ha il pregio di fornire una corretta e ampia ricostruzione del quadro normativo succedutasi nel tempo al contempo affermando il principio – del tutto condivisibile – che le sentenze usualmente richiamate dagli utenti per sostenere la natura integralmente sanitaria del costo del ricovero in RSA per gli Alzheimer (le già citate Corte di Cassazione n. 4558/2012 e Cassazione 22776/2016) non rappresentino, oggi, un precedente utile in quanto relative ad un quadro normativo quello del c.d. DPCM Craxi (8.8.1985) superato dai successivi DPCM 14.2.2001 e DPCM 29.11.2001.

Sulla scorta di tale corretto inquadramento normativo, la sentenza in parola riconduce le prestazioni erogate ad un anziano in struttura lungodegenziale a quelle di cui all’art. 3 comma 2 del DPCM 14.2.2001 e segnatamene alle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.

In particolare il giudice arriva a tale conclusione ponendo l’accento sulla durata del ricovero rilevando che per una prestazione caratterizzata da una fase lungo-assistenza, così come espressa all’art. 2 comma 4 del DPCM 14.2.2001, il regime di compartecipazione alla spesa da parte del SSN debba essere limitato al 50% del costo del ricovero, così come nel dettaglio puntualizzato nell’allegato 1C del successivo DPCM 29.11.2001, regolamentazione che ha ricevuto conferma anche nei più recenti LEA, ad oggi inattuati in assenza di accordo finanziario in sede di conferenza Stato Regioni (DPCM 12.1.2017).

Secondo la sentenza in commento è invece onere della parte che richiede l’integrale copertura del costo della prestazione da parte del SSN la prova della natura sanitaria delle prestazioni erogate, prova che a giudizio del Tribunale di Lecco non veniva fornita da parte dell’utente, anche a fronte della presunzione operata dal Giudice sul fatto che la lunghezza del ricovero (nel caso di specie oltre tre anni) costituisse indice del carattere prevalentemente assistenziale delle prestazioni erogate.

Questa, forse, è la parte meno convincente della pronuncia del giudice lecchese, se non altro perché si ritiene che, con le classificazioni operate nella tabella allegata 1C al DPCM 29.11.2001, sia stato il legislatore, senza possibilità di diversa ricostruzione ermeneutica, a predeterminare i diversi contributi delle prestazioni sanitarie, assistenziali e sociali nell’ambito di un ricovero in struttura di lunga degenza per anziani, collocandole – al di là di ogni specifica valutazione sulle condizioni sanitarie del paziente – nell’alveo di quelle integrate, con costo della prestazione ripartito al 50% tra SSN e utente o Comune, nel caso dei soggetti indigenti.