Avv. Raffaele Mozzanica – Dott.ssa Margherita Del Deo
- Prorogato il termine per gli adeguamenti statutari con le maggioranze semplificate al 31 marzo 2021.
Con l’approvazione e la conversione del decreto legge 125/2020 (legge n. 159/2020) sullo stato di emergenza è stata nuovamente prorogata la scadenza per l’adeguamento degli statuti con le maggioranze semplificate per le sole Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e ONLUS al 31 marzo 2021.
Come per il precedente, anche tale termine non ha carattere perentorio, ma assume rilevanza unicamente in relazione alla possibilità di adottare le modifiche aventi carattere di mero adeguamento alle disposizioni obbligatorie o quelle derogabili solo con espressa clausola statutaria del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), le quali possono essere adottate con le maggioranze cosiddette “semplificate”, vale a dire quelle solitamente previste dallo statuto per le deliberazioni in seduta (o assemblea) ordinaria.
Al fine di individuare le norme considerate inderogabili o derogabili solo tramite espressa previsione statutaria per le quali è possibile modificare lo statuto con le maggioranze di cui sopra, rimandiamo alla tabella riassuntiva contenuta nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 dicembre 2018 n. 20 (cfr. https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Circolare-ministeriale-n-20-del-27122018.pdf).
Come già sottolineato in precedenti circolari di questo Studio, ricordiamo che, nonostante la proroga del termine, per gli enti con qualifica di ONLUS (iscritte all’Anagrafe Unica delle Onlus ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 460/1997) la scelta relativa alla qualifica da assumere, vale a dire ETS non commerciale o Impresa sociale, attualmente risulta ancora di difficile determinazione. Ad oggi, infatti, non si ha ancora certezza della disciplina fiscale in quanto si è in attesa del parere della Commissione europea, ex art. 101 CTS, relativo alle disposizioni fiscali; solo con tale parere si avrà piena contezza del regime fiscale alla luce del quale sarà poi possibile individuare la qualifica soggettiva più idonea da adottare tra ETS non commerciale o Impresa sociale. Qualora gli enti con qualifica di ONLUS ritenessero di procedere in ogni caso alla modifica dello statuto, ricordiamo la necessità di sottoporre le modifiche ad una clausola di sospensione dell’efficacia, la quale rimandi l’efficacia delle modifiche effettuate al momento della perdita di vigenza della disciplina ONLUS. Si ricorda che l’effetto abrogativo della normativa ONLUS sarà determinato al 31 dicembre del medesimo anno in cui giungerà l’approvazione della Commissione UE delle norme fiscali. Tale sospensione di efficacia risulta fondamentale per non incorrere nella perdita della qualifica di ONLUS e nel conseguente obbligo di devoluzione patrimoniale.
- Il ruolo dei notai nell’iscrizione al RUNTS (per gli enti con personalità giuridica o per quelli che desiderano acquisirla tramite l’iscrizione al Registro).
Come noto, ai sensi dell’art. 22 CTS e del nuovo decreto sul RUNTS, gli enti con personalità giuridica o che desiderano acquisirla vengono iscritti al RUNTS tramite l’invio da parte del notaio della documentazione richiesta agli Uffici competenti, il quale ha l’onere previamente di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, compresa la verifica della sussistenza del patrimonio minimo.
Tuttavia, l’ente, qualora modificasse il proprio statuto prima dell’operatività del Registro, si troverebbe di fronte al rischio di dover fare un duplice passaggio dal notaio: il primo per poter attestare nell’atto pubblico, redatto dal notaio, la modifica dello statuto e il secondo per poter procedere all’iscrizione al RUNTS. Per evitare tale duplice macchinoso passaggio, il Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 4 del 27 ottobre 2020, ha sottolineato che l’associazione riconosciuta o la fondazione, che intenda acquisire la qualifica di ETS, può indicare nella delibera funzionale all’adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore la delega al Presidente o ad altri membri dell’organo amministrativo per depositare al notaio la documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo contabile, dopo l’avvio del Registro.
Il notaio che riceve in deposito la predetta documentazione contabile/patrimoniale, verifica la sussistenza, oltre che del patrimonio minimo, anche delle altre condizioni previste dalla legge per l’iscrizione al RUNTS e procede all’iscrizione entro i successivi 20 giorni (e ciò sia nel caso in cui lo statuto adeguato abbia già ottenuto l’approvazione dell’Autorità amministrativa ai sensi del DPR n. 361/2000, sia se al momento dell’avvio dell’operatività del RUNTS tale approvazione non sia ancora intervenuta). In ogni caso si ricorda che fino all’operatività del RUNTS le eventuali richieste e istanze per le modifiche statutarie devono essere presentate all’autorità amministrativa competente ai sensi del d.p.r. 361/2000.
Il Consiglio Notarile nella medesima Massima ha stabilito come la procedura sopra decritta possa essere utilizzata anche dagli enti con qualifica di ONLUS che, in sede di delibera di adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore, abbiano subordinato l’efficacia dell’adeguamento all’entrata in vigore delle disposizioni fiscali, conseguente all’approvazione delle stesse da parte della Commissione europea.
- Facoltà di deposito di atti presso gli Uffici competenti del RUNTS da parte di commercialisti e organo di controllo.
A norma dell’art. 20, 2° comma, del d.m. 106/2020 (decreto sul funzionamento del RUNTS), i commercialisti, accanto al legale rappresentante dell’ente o della rete associativa e gli amministratori abilitati dell’ente medesimo o, in mancanza, ai componenti dell’organo di controllo, possono assolvere, nei limiti previsti dalle norme, gli adempimenti relativi agli ETS.
Perché un commercialista possa depositare gli atti presso il RUNTS è richiesto che lo stesso abbia degli specifici requisiti di professionalità: il commercialista deve, infatti, risultare iscritto nella sezione A dell’albo dei dottori commercialisti.
Oltre ai requisiti soggettivi di cui sopra, la norma specifica che i commercialisti hanno facoltà di procedere al solo deposito degli atti, e non anche all’aggiornamento dei dati dell’ente (il cui adempimento sarà invece demandato al legale rappresentante dell’ETS, agli amministratori abilitati o in mancanza ai componenti dell’organo di controllo). In altri termini, perciò, i commercialisti potranno depositare in via telematica diversi atti e informazioni ai fini dell’iscrizione dell’ente nel RUNTS, nel nome dell’ente medesimo o dietro specifico mandato del relativo legale rappresentante. Tali atti sono, ad esempio, la documentazione contabile, ossia il bilancio di esercizio e, quando previsto, il bilancio sociale, nonché il rendiconto delle raccolte fondi, i quali, ricordiamo, dovranno essere depositati presso l’Ufficio territorialmente competente del RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.
Infine, si intende sottolineare altresì il ruolo dell’organo di controllo: i componenti di quest’ultimo, infatti, in mancanza degli amministratori abilitati, possono procedere al deposito degli atti e, a differenza dei commercialisti, degli aggiornamenti dei dati dell’ente presso il competente Ufficio del RUNTS. Come già da precedente circolare dello Studio, si ricorda la necessità, per gli enti con qualifica di Odv, Aps o ONLUS, di dotarsi fin da subito dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti, ai sensi degli artt. 30 e 31 del CTS. La norma richiede esplicitamente che i componenti del suddetto organo siano iscritti agli albi professionali, dovendo essi esercitare delle funzioni che richiedono specifiche competenze in determinate materie.
In relazione a ciò, ricordiamo che i professionisti dello Studio Legale Degani, in qualità di esperti non solo di Terzo settore ma anche in ambito sociosanitario, laburistico e civilistico in generale, sono disponibili ad assolvere le funzioni dell’organo di controllo, ed eventualmente dell’organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001, per i Vostri Enti e in tal caso potete contattare lo Studio al numero 02-8900400 o la Dott.ssa Monica Abbiati al seguente indirizzo email: monica.abbiati@studiodegani.net.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità di approfondimento o chiarimento e cogliamo l’occasione per porgere
Cordiali saluti.