Avv. Luca Degani – Avv. Raffaele Mozzanica – Dott.ssa Margherita Del Deo
Il decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021 (“governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”) ha, con l’art. 66, nuovamente prorogato la scadenza per l’adeguamento degli statuti con le maggioranze semplificate per le sole Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e ONLUS al 31 maggio 2022.
Come per il precedente, anche tale termine non ha carattere perentorio, ma assume rilevanza unicamente in relazione alla possibilità di adottare le modifiche aventi carattere di mero adeguamento alle disposizioni obbligatorie o quelle derogabili solo con espressa clausola statutaria del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), le quali possono essere adottate con le maggioranze cosiddette “semplificate”, vale a dire quelle solitamente previste dallo statuto per le deliberazioni in seduta (o assemblea) ordinaria.
Al fine di individuare le norme considerate inderogabili o derogabili solo tramite espressa previsione statutaria per le quali è possibile modificare lo statuto con le maggioranze di cui sopra, rimandiamo alla tabella riassuntiva contenuta nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 dicembre 2018 n. 20 (cfr. https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Circolare-ministeriale-n-20-del-27122018.pdf).
Come già sottolineato in precedenti circolari di questo Studio, ricordiamo che, nonostante la proroga del termine, per gli enti con qualifica di ONLUS (iscritte all’Anagrafe Unica delle Onlus ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 460/1997) la scelta relativa alla qualifica da assumere, vale a dire ETS non commerciale o Impresa sociale, attualmente risulta ancora di difficile determinazione. Ad oggi, infatti, non si ha ancora certezza della disciplina fiscale in quanto si è in attesa del parere della Commissione europea, ex art. 101 CTS, relativo alle disposizioni fiscali; solo con tale parere si avrà piena contezza del regime fiscale alla luce del quale sarà poi possibile individuare la qualifica soggettiva più idonea da adottare tra ETS non commerciale o Impresa sociale. Qualora gli enti con qualifica di ONLUS ritenessero di procedere in ogni caso alla modifica dello statuto, ricordiamo la necessità di sottoporre le modifiche ad una clausola di sospensione dell’efficacia, la quale rimandi l’efficacia delle modifiche effettuate al momento della perdita di vigenza della disciplina ONLUS. Si ricorda che l’effetto abrogativo della normativa ONLUS sarà determinato al 31 dicembre del medesimo anno in cui giungerà l’approvazione della Commissione UE delle norme fiscali. Tale sospensione di efficacia risulta fondamentale per non incorrere nella perdita della qualifica di ONLUS e nel conseguente obbligo di devoluzione patrimoniale.