Avv. Luca Degani – Avv. Raffaele Mozzanica – Dott.ssa Margherita Del Deo
Con il D.M. 107 del 19 maggio 2021, pubblicato il 26 luglio 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il provvedimento atteso in tema di individuazione dei criteri e dei limiti delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore, in attuazione dell’articolo 6 del D. Lgs. 117/2017.
Il decreto disciplina i due elementi tipici che caratterizzano le attività diverse: la strumentalità e la secondarietà.
Per quanto concerne la strumentalità, l’art. 2 del decreto specifica che si considerano strumentali rispetto alle attività̀ di interesse generale le attività esercitate dall’ente del Terzo settore, indipendentemente dal loro oggetto, al fine esclusivo di perseguire le finalità̀ civiche, solidaristiche e di utilità̀ sociale perseguite dall’ente del Terzo settore.
Il carattere secondario delle attività si riscontra qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:
a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% dell’entrate complessive dell’ente del Terzo settore;
b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore;
L’ente del Terzo settore può scegliere uno dei due criteri di secondarietà (i.e. ricavi superiori all’entrate/ricavi superiori ai costi), che dovrà poi essere indicato e documentato dall’organo di amministrazione nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa.
Il decreto puntualizza inoltre che, ai fini del computo della percentuale di cui sub lett. b), rientrano tra i costi complessivi dell’ente del Terzo settore anche:
a) i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, calcolati attraverso l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.
L’art. 4 del decreto, infine, dispone poi obblighi e sistema sanzionatorio, per i casi di mancato rispetto dei criteri e dei limiti sopra descritti. La normativa prevede l’obbligo per l’ente di Terzo settore di effettuare, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio, apposita segnalazione al competente ufficio del RUNTS. Impone altresì all’ente di adottare, nell’esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie e attività principali tale per cui, applicando il medesimo criterio adottato nell’esercizio in cui sono stati superati i limiti, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento nell’esercizio precedente.