Avv. Luca Degani – Avv. Raffaele Mozzanica – Dott.ssa Margherita Del Deo
E’ qui reperibile la nota n. 7073 del 26 maggio 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di proroga per l’approvazione del bilancio sociale 2020.
Il Ministero, considerando il Bilancio sociale tra gli atti per cui già vige l’obbligo di adozione da parte degli ETS (sulla base dell’art. 3 del D.M. 4 luglio 2019 che ha sancito l’obbligo di adozione del bilancio sociale riferito all’esercizio 2020 da adottarsi dunque entro aprile 2021), afferma chela possibilità̀ di posticipare la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (fine giugno) – disposta dalla legge (art. 106 del D.L. n. 18/2020 e s.m.) – possa essere utilizzata anche ai fini dell’approvazione del bilancio sociale, tenuto conto della “stretta correlazione ed interdipendenza che esiste fra i due documenti”.
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 14, comma 1 del CTS, l’obbligo di adozione e di deposito presso il RUNTS del bilancio sociale riguarda gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ad 1 milione di euro; ad oggi è opportuno sottolineare che il RUNTS, seppur istituito ai sensi D.M. 106/2020, non è ancora operativo, in attesa di apposito provvedimento dirigenziale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale, come previsto dall’art. 30 del medesimo decreto (vd. precedenti Circolari di Studio ….). Nelle more di operatività del RUNTS, l’obbligo è pertanto ad oggi circoscritto all’adozione del Bilancio sociale ed alla sua pubblicazione sul sito internet dell’Ente.
Si allega il D.M. 4 luglio 2019 contenente le Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale, confermando la disponibilità dello Studio all’eventuale supporto nella predisposizione dello stesso.
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Con ulteriore nota del 28.05.21, n. 7180, il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali si è espresso in tema di vidimazione del registro dei volontari negli ETS.
Il CTS ha espressamente previsto, in capo a tutti gli enti del Terzo settore, la possibilità di avvalersi di volontari (art. 17 CTS) e l’obbligo di iscriverli in un apposito registro per quelli non occasionali (art. 18 CTS).
Proprio sul tema assicurativo si è in attesa di un nuovo decreto ministeriale (art. 18 comma 2 CTS), attualmente in fase avanzata dell’iter di formazione
Afferma dunque il Ministero che, in attesa dell’emanazione del nuovo decreto, continua ad applicarsi l’obbligo di vidimazione dei registri dei volontari secondo quanto previsto dal DM 14 febbraio 1992, con estensione a tutti gli ETS che decidono di avvalersi di volontari.
Ricorda sempre la nota ministeriale che tale obbligo prevedeva “l’istituzione di un registro dei volontari con le relative caratteristiche, tra cui la numerazione progressiva delle pagine, la bollatura in ogni pagina nonché l’apposizione della dichiarazione da parte dell’autorità che aveva bollato le pagine, circa il numero complessivo delle stesse”.