Avv.to Raffaele Mozzanica e dott.ssa Maria Letizia Guardì
Con l’attesa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, anche noto come “Decreto Rilancio”, sono state adottate numerose disposizioni volte a favorire la ripresa economica del Paese in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid- 19.
Si evidenzia che il citato Decreto sarà ora sottoposto all’attenzione delle Camere, le quali potranno adottare eventuali modifiche.
Di seguito si evidenziano le misure di maggiore interesse per il Terzo Settore, con particolare attenzione agli Enti operanti in ambito sociosanitario.
Misure di Sostegno alle Imprese e all’Economia Estese anche agli Enti di Terzo Settore
Numerose le disposizioni adottate in ambito economico, quali stanziamento di fondi, sospensioni – o, in alcuni casi, persino soppressione – di tributi, e agevolazioni di varia natura.
Una prima disposizione a sostegno di imprese rivolta anche agli enti di Terzo settore è quella dell’art. 24, il quale prevede la soppressione del versamento del saldo dell’IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019; si evidenzia che è comunque dovuto il versamento dell’acconto per il medesimo periodo d’imposta. Tale previsione riguarda anche gli enti del Terzo settore, fatti salvi gli eventuali regimi agevolativi già vigenti in alcune Regioni.
L’art. 25 prevede un contributo a fondo perduto volto a sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza Covid-19. Tra i possibili beneficiari di tale fondo rientrano anche gli enti non commerciali e gli enti di Terzo settore, nonché enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Il contributo è concesso a condizione che l’ammontare di compensi (di cui all’art. 54 co.1 del TUIR) o dei ricavi (ai sensi dell’art. 85 co. 1 lett. a), b) del TUIR) relativi al periodo d’imposta 2019 non superino i 5 milioni di euro e che il fatturato o i corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi rispetto all’ammontare del fatturato (o dei corrispettivi) del mese di aprile 2019. L’importo del contributo per i soggetti diversi dalle persone fisiche è fissato in un ammontare non inferiore a duemila euro, con le modalità di calcolo indicate al comma 5 della citata norma e può essere richiesto attraverso la presentazione di istanza all’Agenzia delle entrate.
Fondi
Molteplici le misure aventi ad oggetto lo stanziamento di fondi volti a sostenere attività di varia natura.
Il decreto dispone, con la previsione di cui all’art. 89, una semplificazione per la ripartizione delle risorse afferenti i seguenti fondi:
- Fondo Nazionale delle Politiche Sociali
- Fondo Nazionale per le non Autosufficienze
- Fondo per l’assistenza delle persone con disabilità prive di sostegno familiare
- Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza.
Significativo per il mondo no profit quanto previsto all’art. 67 del decreto, il quale dispone l’incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2020 del Fondo Terzo settore, di cui all’art. 72 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore.
Particolare importanza rivestono inoltre le norme adottate in materia di disabilità. Tra queste si segnala l’art. 104, comma 3, che istituisce il “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità”, finalizzato a riconoscere una indennità agli enti gestori per gli oneri derivanti dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti in conseguenza all’emergenza COVID 19; criteri e modalità di attribuzione dell’indennità saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio, da adottarsi entro 40 giorni dall’entrata in vigore del decreto in oggetto.
L’art. 105 infine prevede lo stanziamento di 150 milioni di euro ad integrazione del Fondo per le politiche della famiglia che sarà erogato ai Comuni al fine di potenziare, anche in collaborazione con istituti privati, centri estivi diurni, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa durante il periodo estivo per bambini di età compresa tra i 3 e 14 anni. Il 10% di tale finanziamento è riservato a progetti volti a contrastare la povertà educativa.
Viene inoltre previsto all’art. 246 lo stanziamento di un Fondo a sostegno degli enti di Terzo settore operanti nella regione del Mezzogiorno pari a 100 milioni di euro (di cui 20 milioni riservati ad interventi volti a contrastare la povertà educativa).
Misure Relative agli Enti del Terzo Settore: Nuovo Termine di Riscossione dei Versamenti Sospesi e Cinque per Mille
Il decreto prevede, agli artt. 126 e 127, la proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi di cui agli artt. 18 e 19 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 e degli artt. 61 e 62 del D.L. 18/2020, vale a dire quelli relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’iva e ai contributi previdenziali e assistenziali, prevedendo quale nuovo termine quello del 16 settembre 2020.
A sostegno degli enti del Terzo settore, per rispondere all’esigenza di liquidità rilevata a seguito dell’emergenza epidemiologica, è stata prevista all’art. 156, un’accelerazione dell’erogazione del contributo del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019. Viene infatti prevista la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate, sul proprio sito internet, degli elenchi degli enti ammessi al contributo entro il 31 luglio 2020 e la conseguente erogazione dello stesso entro il 31 ottobre 2020.
Agevolazioni Relative all’Acquisto di DPI e agli Adeguamenti Necessari per il Contenimento della Diffusione dell’Epidemia
L’art. 120 prevede, anche a beneficio di associazioni, fondazioni ed enti del Terzo settore che svolgano attività in luoghi aperti al pubblico, il riconoscimento di un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi che si sono resi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento dell’epidemia, compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense e per la realizzazione spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi in sicurezza, nonché in relazione agli investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie nonché di arredi necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa (quali, ad esempio, l’apparecchiatura per il rilievo della temperatura dei dipendenti).
In capo ai medesimi soggetti di cui all’art. 120 del decreto in esame, compresi gli enti del Terzo settore, è previsto un ulteriore credito d’imposta per le spese aventi ad oggetto l’adozione di misure necessarie al contenimento e contrasto della diffusione del virus, quali attività di sanificazione degli ambienti e acquisto di dispositivi di protezione individuale.
Ulteriore agevolazione di particolare rilevanza è quella prevista dall’art. 124, il quale dispone la riduzione dell’aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con un’esenzione totale fino al 31.12.2020 e una riduzione dell’imposta al 5% a partire dal 1.01.2021. L’art. 125 del decreto inoltre riconosce anche agli Enti di terzo settore e agli Enti religiosi civilmente riconosciuti un credito d’imposta nella misura del 60% (fino ad un limite massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario) per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti.
Si evidenzia altresì che l’art. 77 del decreto estende anche agli Enti di Terzo settore i contributi pari a 50 milioni di euro – precedentemente rivolti unicamente alle imprese – per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari. È dunque ampliato anche in capo agli Enti del Terzo settore quanto previsto dal bando Invitalia, vale a dire la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (DPI) finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, nei seguenti termini:
- Importo massimo rimborsabile: 500 euro per ciascun addetto dell’impresa (o ente) – a cui sono destinati i DPI – e fino a un massimo di 150mila euro per impresa (o ente).
- Importo minimo rimborsabile: non inferiore a 500 euro.
In materia di dispositivi di sicurezza si evidenzia infine che l’art. 66 del Decreto Rilancio ha incluso tra i destinatari di distribuzione di mascherine chirurgiche anche i volontari (e non solo i lavoratori), anche con qualifiche non sanitarie, che operano in attività, come quelle di assistenza alla persona, in cui non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza.
Misure Relative ai Servizi Semiresidenziali e ai Centri Diurni
Ulteriori misure sono state adottate, all’art. 109 del decreto, in ambito di servizi domiciliari.
Durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali dei centri diurni per anziani e persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora (nonché i servizi sanitari differibili nei casi in cui sia disposta con ordinanze o altri provvedimenti regionali), viene prevista in capo agli enti gestori la possibilità di proporre specifici progetti in materia di prestazioni individuali domiciliari, facoltà precedentemente attribuita unicamente alle pubbliche amministrazioni (si ricorda in particolare che il DPCM 17 maggio 2020, all’art. 9 dispone che le attività sociali e sociosanitarie dei centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, siano riattivate secondo piani territoriali adottati dalle singole Regioni).
Dal punto di vista retributivo, si segnala che è stata modificata la disposizione concernente il pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni dei gestori privati delle attività in oggetto; se precedentemente il pagamento era attribuito sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo, con la nuova disposizione si fa riferimento alle risorse disponibili e alle prestazioni rese in altra forma utilizzando l’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione, previsto nel proprio bilancio e già destinato allo scopo, suddiviso in tre quote:
- Una prima quota commisurata alle prestazioni rese in altra forma, a condizione che siano state effettivamente svolte;
- Una seconda quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette, a cura degli affidatari delle attività, tramite il personale preposto, con espressa indicazione che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola (secondo le disposizioni necessarie per il contenimento dell’epidemia) per la data di riapertura dell’attività;
- Un’ulteriore quota, introdotta con la nuova previsione, che può essere riconosciuta a copertura delle spese residue incomprimibili, il cui importo sarà definito alla luce di altre eventuali entrate conferite agli enti gestori.
Di particolare interesse è quanto previsto dal comma 3 della norma, ai sensi del quale viene fatta salva la possibilità per i gestori di usufruire dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga, laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi di cui al co. 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all’art. 4 ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell’ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del d.l. 23 febbraio 2020, n.6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.
Aggiornamenti Fondo di Garanzia
Si ricorda infine che il precedente D.L. 23/2020 cosiddetto “Liquidità” ha potenziato il Fondo di garanzia per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità per le conseguenze dell’epidemia da COVID-19, istituito con il D.L. “Cura Italia”. In entrambi i provvedimenti l’estensione è stata riferita alle sole imprese. In tale contesto si era creata la ragionevole aspettativa, viste le richieste effettuata da diversi soggetti rappresentativi, che l’accesso al fondo potesse essere esteso anche agli enti del terzo settore nell’ambito del D.L. “Rilancio” oggetto della presente sintesi; tale estensione però non è stata ivi prevista.
In merito a ciò, si evidenzia come nel corso di questa settimana sarà in discussione in Parlamento la legge di conversione del D.L. 23/2020 cosiddetto “Liquidità”, per cui è stato presentato uno specifico emendamento per estendere agli enti di terzo settore la possibilità di accedere al fondo; sul punto al momento appaiono esserci ottime probabilità che tale emendamento sia accolto nella legge di conversione.