Avv. Raffaele Mozzanica
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’adozione del Decreto 5 marzo 2020, pubblicato in G.U. serie generale n. 102 del 18 aprile 2020, prosegue sulla strada dell’attuazione della Riforma del terzo settore, predisponendo la modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore, ai sensi dall’art. 13, comma 3, del Codice del terzo settore (D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017); quest’ultima disposizione richiede infatti agli ETS l’obbligo di redazione del bilancio «in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore».
Modelli di bilancio degli enti del Terzo settore
Gli schemi allegati al decreto in esame riguardano sia i modelli espressamente previsti dall’art. 13, comma 1, CTS con riferimento agli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro, sia i modelli previsti dall’art. 13, comma 2, CTS con riferimento agli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro.
Per i primi, l’art. 13, comma 1, CTS dispone che debbano «redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie».
Per i secondi, l’art. 13, comma 2, CTS prevede che il bilancio possa essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Nell’allegato 1 al decreto sono pertanto previsti, ai fini della redazione del bilancio di esercizio da parte degli ETS di cui all’art. 13, comma 1, CTS i modelli di:
- stato patrimoniale (Mod. A);
- rendiconto gestionale (Mod. B);
- relazione di missione (Mod. C).
E per quanto concerne gli ETS di cui all’art. 13, comma 2, CTS il modello di rendiconto per cassa (Mod. D).
Principio di competenza economica e principio di cassa
Come sopra accennato, il Codice del terzo settore prevede l’utilizzo del principio di competenza economica per la redazione del bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro, mentre consente l’utilizzo del principio di cassa per gli enti con dimensione economica inferiore a tale soglia.
Ai fini dell’individuazione degli enti che rientrano nell’obbligo di redazione del bilancio secondo il principio della competenza economica o nella facoltà di redazione del bilancio secondo il principio di cassa, il decreto precisa che si dovrà tenere conto del volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente.
Attività diverse – carattere secondario e strumentale
Il Ministero con il provvedimento in esame, in relazione alle attività diverse, richiama la previsione dell’art. 13, comma 6, CTS laddove prevede che «l’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell’attività di cui all’art. 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio».
Attività di raccolta fondi
Per quanto concerne la facoltà degli ETS di svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell’art. 7 CTS, il decreto precisa che «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’art. 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio redatto ai sensi dell’art. 13, un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell’art. 48, tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’art. 79, comma 4, lettera a)».
Applicazione degli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile
Sulla base della previsione dell’art. 3, comma 2, CTS che dispone che per quanto non previsto dal Codice del Terzo settore agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, il decreto in esame dispone l’applicazione espressa delle norme contenute negli articoli 2423, 2423-bis e 2426 del codice civile ai bilanci degli enti del Terzo settore.
In particolare la predisposizione del bilancio d’esercizio degli enti di cui all’art. 13, comma 1, CTS dovrà conformarsi alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali; questi sono infatti ritenuti compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli ETS.
Nella relazione di missione gli ETS, specifica sempre il decreto, dovranno dare atto dei principi e dei criteri di redazione adottati.
Allo stesso modo, la redazione del rendiconto per cassa dovrà ispirarsi ai principi e ai criteri sopra richiamati, in quanto applicabili.
Modificabilità degli schemi di bilancio
Gli schemi allegati al decreto devono essere considerati come schemi «fissi», pur essendo previste dal provvedimento ministeriale alcune facoltà in termini di flessibilità a favore degli enti.
In tale ottica, gli ETS destinatari degli schemi possono suddividere le voci (precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, negli schemi) senza eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente, quando questo favorisce la chiarezza del bilancio.
Possono inoltre raggruppare le medesime voci quando il raggruppamento è irrilevante o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio.
Per gli enti che presentano voci (precedute da numeri arabi o voci precedute da lettere minuscole) con importi nulli per due esercizi consecutivi è consentita la facoltà di eliminare dette voci.
Possono, in ultimo, aggiungere, laddove questo favorisce la chiarezza del bilancio, voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto.
In ogni caso, eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella relazione di missione.
Revisione legale dei conti
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 31 CTS, esprime con apposita relazione (prevista conformemente all’art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010), un giudizio sul bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e parte della relazione di missione che illustra le poste di bilancio.
La relazione del revisore legale (ex art. 14 del decreto legislativo n. 39/2010) deve comprendere anche il giudizio di coerenza con il bilancio della parte della relazione di missione che illustra l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché il giudizio di conformità della medesima parte della relazione di missione con le norme di legge e la dichiarazione sugli errori significativi (prevista dalla lettera e), comma 2, art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010).
Ulteriori considerazioni
Giova sottolineare che il Codice del terzo settore stabilisce l’obbligo per gli ETS, non iscritti nel registro delle imprese, di depositare annualmente il bilancio presso il RUNTS, redatto e adottato con le modalità e secondo gli schemi del decreto ministeriale in questione. Tale obbligo di deposito decorrerà a partire dalla istituzione e operatività del RUNTS.
Per quanto concerne il tema del Bilancio sociale, previsto dall’art. 14 CTS, si evidenzia il D.M. del 4 luglio 2019 nel quale sono state adottate le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore”.
Si ricorda infine, come da nostra recente Circolare del 18 marzo 2020, che gli enti con qualifica di Onlus, OdV e APS, per i quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada all’interno del periodo emergenziale (31 gennaio/31 luglio 2020), possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto (art. 35, comma 3, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 cosiddetto DL Cura Italia).