Breve commento a cura dell’Avv. Ubezio alla sentenza della Corte di Cassazione n. 27751/2013 in materia di mancato consenso informato: danno autonomamente risarcibile per lesione della dignità della persona.
Una recente sentenza della Suprema Corte (Cassazione Civile Sez. III, del 11.12.2013, n. 27751) merita una particolare menzione avendo per la prima volta preso posizione sul tema dell’autonoma risarcibilità civile dell’omessa acquisizione di consenso informato alle cure.
La sentenza, richiamando i principi già enunciati nella nota Sentenza Corte Costituzionale n. 438/2008, qualifica il consenso informato – inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico – quale diritto della persona di rango costituzionale (art. 2, 13 e 32 Cost.).
Sulla scorta di siffatto principio a giudizio della citata pronuncia della Cassazione, la mancata corretta acquisizione del consenso informato determina la lesione di quella dignità che connota l’esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica e determina un danno risarcibile a se stante, essendo irrilevante il fatto che l’intervento sia stato eseguito in assenza di colpa da parte del medico o che l’intervento stesso abbia avuto esito fausto per il paziente.
Il contenuto innovativo della sentenza risiede nel fatto che nelle precedenti pronunce sul tema, ai fini della risarcibilità del danno al paziente per omesso consenso informato, ed in assenza di negligenza professionale in sede di esecuzione dello stesso, era stata ritenuta necessaria la sussistenza di una menomazione funzionale (esito infausto) quale conseguenza dell’intervento eseguito.