Commento alla sentenza del 17.7.2014 a cura dell’Avv. Ubezio sul tema della natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità medica.

Medico e responsabilità extra-contrattuale: rivoluzione copernicana o refuso di Stato?

Commento a Sentenza 17.7.2014  – Tribunale Milano (Dr. Gattari)

Ha ricevuto grande clamore mediatico la pubblicazione della Sentenza 17.7.2014 della Sezione Prima del Tribunale di Milano (Dr. GATTARI) in tema di responsabilità medica, la stessa è stata infatti ritenuta dalla stampa il primo precedente giurisprudenziale che, ribaltando il precedente consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cassazione S.U. n. 577 dell’11.1.2008), ha ricondotto la responsabilità del medico nell’alveo della responsabilità extracontrattuale (art. 2043).

In via preliminare si rileva che non si tratta di presa di posizione isolata ad opera di un singolo Giudice, nel caso il Dott. Gattari, ma piuttosto dell’orientamento dell’intera sezione prima del Tribunale di Milano (competente per materia) ed, infatti, esistono pronunce recenti di magistrati della medesima Sezione dal contenuto analogo (Dott.ssa Miccichè 26.6.2014 e 3.7.2014, Dott.ssa Flamini 18.8.2014).

Il ribaltamento di prospettiva operato dal Tribunale di Milano, determina conseguenze in ordine al riparto dell’onere della prova e di durata della prescrizione, infatti, ai sensi dell’art. 2043 l’onere di provare la colpa e il nesso di causalità tra condotta del medico e pregiudizio del paziente è a carico di quest’ultimo, mentre la prescrizione ha durata di 5 anni dalla manifestazione del danno, in luogo dei 10 anni previsti rispetto alla responsabilità contrattuale.

Entrando nel merito del nuovo indirizzo giurisprudenziale del Tribunale di Milano è opportuno precisare che la ricollocazione della responsabilità medica nell’alveo della responsabilità extra-contrattuale sussiste solo in assenza di contratto tra medico e paziente e non riguarda la struttura (pubblica o privata) presso cui lo stesso opera, in questi casi il cui titolo di responsabilità resta di natura contrattuale, sia che si tratti di prestazioni erogate nell’ambito del S.S.N. che in regime di solvenza.

La presa di posizione del Tribunale di Milano, come ampiamente riportato nella citata Sentenza del Giudice Gattari, trova il suo fondamento nell’art. 3 comma 1 della c.d. Legge Balduzzi (D.L. 158/2012 convertito con Legge 189/2012) che stabilisce che l’esercente di professione sanitaria che si attiene a linee guida e buone prassi della comunità scientifica non risponda in sede penale per “colpa lieve” restando invece ferma la responsabilità (sul piano civile) dell’operatore ex art. 2043 c.c., ovvero a titolo extracontrattuale.

Il richiamo dell’art. 2043 c.c. in tema di responsabilità medica contenuto nella Legge Balduzzi si poneva in netto contrasto con l’orientamento consolidato della S.C. di Cassazione che anche relativamente alla posizione dell’operatore sanitario riconosceva la natura contrattuale della responsabilità anche in assenza di contratto con il paziente e ciò in ossequio alla nota teoria del “contatto sociale” (Cassazione S.U. n. 577 dell’11.1.2008).

Pur in presenza di siffatta modifica normativa fino ad oggi è prevalso il filone giurisprudenziale che  ne escludeva la portata applicativa in ambito civile, il richiamo all’art. 2043 c.c. nell’ambito di una norma che aveva ad oggetto la depenalizzazione della c.d. colpa lieve, è stato infatti valutato quale sorta di refuso di un legislatore distratto (in tali termini Cassazione Ordinanza n. 8940 del 17.4.2014).

A Giudizio del giudice milanese, il richiamo all’art. 2043 c.c. non sarebbe frutto di una svista ma bensì una chiara scelta normativa in ordine alla collocazione della responsabilità del medico dell’alveo della responsabilità extracontrattuale e a sostegno di tale tesi il medesimo Giudice evidenzia come l’art. 3 del D.L. avesse in sede di adozione un ben diverso tenore, non contenendo alcun riferimento all’art. 2043 c.c., essendo stato quest’ultimo inciso inserito nella legge di conversione: a giudizio del Tribunale di Milano l’inserimento di tale precisazione avrebbe il chiaro contenuto di una scelta di campo del legislatore con il fine di alleggerire il regime di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, alleggerendo la rispettiva posizione anche sul piano civile con il richiamo all’art. 2043 c.c. e ciò al fine di  mitigare gli effetti distorsivi che il precedente regime contrattuale aveva introdotto, quali la medicina difensiva e l’esplosione dei costi assicurativi.

Sempre a giudizio della pronuncia in commento ricondurre in tali casi la responsabilità del medico nell’alveo della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. dovrebbe altresì favorire la c.d. alleanza terapeutica fra medico e paziente, senza che (più o meno inconsciamente) venga inquinata da un sottinteso e strisciante “obbligo di risultato” al quale il medico non è normativamente tenuto (ma che, di fatto, la responsabilità ex art. 1218 c.c. da “contatto sociale” finisce a volte per attribuirgli, ponendo a suo carico l’obbligazione di risarcire il danno qualora non sia in grado di provare di avere ben adempiuto e che il danno derivi da una causa a lui non imputabile) e che è spesso alla base di scelte terapeutiche “difensive”, pregiudizievoli per la collettività e talvolta anche per le stesse possibilità di guarigione del malato.

Per comprendere se l’orientamento del Tribunale di Milano sarà sufficiente ad aprire una nuova stagione giurisprudenziale su un tema che resta “caldo” non resta che attendere il prossimo pronunciamento della Corte di Cassazione che non potrà esimersi dal prendere posizione sul tema.