Avv. Luca Degani – Avv. Marco Ubezio

Nel corso del presente anno la Corte Costituzionale è tornata più volte ad occuparsi della normativa agevolativa con la quale il Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) ha ritenuto di normare i rapporti tra ETS e pubblica amministrazione.

In particolare la giurisprudenza costituzionale pare aver ormai acquisito il fatto che le previsioni che il Codice del Terzo Settore rivolge ai rapporti tra ETS e Pubblica Amministrazione si pongano quale regime alternativo a quello del Codice dei Contratti Pubblici, dove, nel primo, l’attenzione non è tanto rivolta ai meccanismi della concorrenzialità più estrema propri del secondo ma piuttosto la ricerca di forme collaborative più avanzate, che consentano, anzi meglio favoriscano, il coinvolgimento di risorse progettuali e anche finanziarie degli Enti del Terzo Settore nella comune definizione, con la Pubblica Amministrazione, di servizi di interesse collettivo e sociale.

Ci si riferisce, in particolare agli artt. 55-57 del Codice del Terzo Settore e agli istituti, ormai di conoscenza comune, della co-programmazione, della co-progettazione e delle convenzioni di affidamento diretto.

Per quanto attiene allo specifico ambito della co-progettazione, la Consulta è intervenuta con la sentenza nr. 131 del 26/6/2020 confermando la piena legittimità, tanto sul piano della norma nazionale che di quella comunitaria, del meccanismo selettivo della co-progettazione in alternativa alle procedure di evidenzia pubblica di cui al Codice dei Contratti, ponendo quale condizione per la legittimità di tale strumento il fatto che la procedura messa in atto dalla PA non si limiti ad un richiamo formale alla normativa ma consista in quelle forme di collaborazione e progettualità nuove che l’art. 55 richiede.

Molto più di recente, è precisamente con Sentenza nr. 255 del 26/11/2020, la Consulta ha invece affrontato lo spinoso, e per certi versi annoso, tema dell’affidamento diretto alle OdV dei servizi di emergenza e urgenza in ambito sanitario. Tema annoso perché intorno alle convenzioni di affidamento diretto si è aperto un contenzioso da quasi un ventennio, dunque anche prima dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore.

La materia del contendere della recente pronuncia della Consulta è stata la Legge Regionale della Sardegna n. 16 del 16 settembre 2019 che, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 57 del Codice del Terzo Settore, apriva la possibilità per la locale agenzia di emergenza urgenza di stipulare convenzioni dirette per l’affidamento del servizio di emergenza urgenza alle associazioni onlus (acronimo che sarà definitivamente superato solo con la nascita del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore) e cooperative sociali e, dunque, non solo alle OdV.

Sulla base di un’asserita violazione del Codice del Terzo Settore, in particolare rispetto all’ambito di operatività dell’art. 57 e della normativa nazionale e comunitaria in materia di concorrenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procedeva ad impugnare avanti la Corte la norma regionale sarda.

In particolare, a giudizio della Presidenza del Consiglio, con riferimento allo strumento della convenzione per soggetti quali le cooperative sociali e le associazioni onlus, la normativa regionale impugnata si sarebbe posta in contrasto con l’art. 57 del Codice del Terzo che consentirebbe l’affidamento in convenzione dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, in via prioritaria, soltanto alle organizzazioni di volontariato.

La Corte, con la sentenza in parola, ha dichiarato, invece, non fondata l’eccezione di legittimità costituzionale delle legge sarda osservando come non sia di palmare evidenza che il citato art. 57 abbia voluto limitare l’istituto convenzionale, per il servizio di emergenza e urgenza, soltanto alle organizzazioni di volontariato, restringendo così il campo degli affidatari rispetto alla ricordata normativa europea e al Codice dei contratti pubblici, che includono tale servizio tra quelli per cui è possibile derogare alle procedure di evidenza pubblica.

Sempre a giudizio della Corte, la disposizione è esplicita soltanto nell’indicare la facoltà di affidare con convenzione il servizio alle associazioni di volontariato «in via prioritaria». Il che, a giudizio della stessa Consulta, pone un problema interpretativo di soluzione non univoca, sul quale non ha fornito argomenti la difesa del Governo, così come non li ha forniti con riguardo all’applicabilità dell’art. 57 alle cooperative sociali, in ragione del rapporto tra il Codice del Terzo Settore e la legge n. 381 del 1991, che lo stesso Codice sembra qualificare come disciplina speciale.

Alla luce delle suesposte considerazioni non ci sono, allo stato, elementi normativi univoci che consentano la legittima esclusione dello strumento convenzionale di cui all’art 57 del Codice del Terzo Settore a soggetti diversi dalle OdV e segnatamente alle associazioni (già onlus e prossime ETS) e alle cooperative sociali.