Avv. Raffaele Mozzanica Dott.ssa Maria Letizia Guardì
1. Provvedimenti attuativi in fase di definizione
1.1 Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)
Al fine di comprendere lo stato di attuazione della Riforma, si riporta un quadro dei principali provvedimenti in fase di adozione.
Il provvedimento maggiormente atteso è certamente il decreto istitutivo del Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) attualmente in fase di elaborazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Da quanto sinora emerso dai lavori istruttori per l’adozione del decreto, è possibile affermare che esso riguarderà: la struttura del Registro unico (prevedendo una suddivisione in 7 sezioni), l’organizzazione e il funzionamento degli Uffici del RUNTS, (che saranno probabilmente articolati in Ufficio statale e Uffici regionali e provinciali) nonché le modalità e procedure per provvedere all’iscrizione allo stesso; tale procedura, così come eventuali presentazioni di istanze e documentazione, verranno gestite telematicamente (sarà dunque necessario che l’Ente si doti di posta certificata al fine di consentire la propria identificazione legale al momento delle interlocuzioni con gli Uffici del RUNTS).
In ogni caso è importante evidenziare che per gli enti iscritti all’Anagrafe Unica delle Onlus, il provvedimento adottando dovrebbe prevedere una prima fase di iscrizione (popolamento inziale del RUNTS) che, diversamente dalla trasmigrazione prevista per OdV e APS, dovrà probabilmente essere attivato da parte dell’ente stesso.
In particolare l’Agenzia delle Entrate sarà tenuta a comunicare al RUNTS i dati e le informazioni relativi a quegli enti che risultano essere iscritti nell’Anagrafe delle Onlus al giorno antecedente il termine a partire dal quale ha inizio il processo di trasferimento degli enti iscritti nei registri OdV e APS; tale elenco dovrà essere pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale con relativa comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Gli enti inseriti nell’elenco, ai fini del perfezionamento dell’iscrizione nel RUNTS, saranno probabilmente tenuti a presentare, a partire dalla data di pubblicazione di cui al comma 2 dell’art. 101 del Codice del Terzo settore e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea, un’istanza all’ufficio del RUNTS territorialmente competente, utilizzando la modulistica resa disponibile sul relativo Portale, mediante apposita domanda in cui verrà indicata la sezione del Registro nella quale intende essere iscritto; alla domanda dovranno probabilmente essere allegate le copie dell’atto costitutivo, dello statuto (già conforme alle disposizioni inderogabili del Codice) e degli ultimi due bilanci approvati.
Ovviamente non appena sarà reso pubblico il Decreto istitutivo del RUNTS, sarà possibile essere più precisi e dettagliati nel descrivere la procedura per la prima iscrizione.
1.2 Attività diverse
Di fondamentale importanza è altresì il decreto avente ad oggetto l’attuazione dell’art. 6 CTS in tema di attività diverse.
Anche in tal caso, dai lavori istruttori pare potersi evincere che tali attività saranno individuate sulla base dei caratteri di strumentalità e secondarietà alle attività di interesse generale.
Si dovrebbero considerare quali “strumentali” quelle attività che, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate esclusivamente al fine di realizzare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che l’ente deve perseguire ai sensi dell’art. 4 CTS.
Il carattere di “secondarietà” dovrebbe invece essere individuato attraverso una serie di criteri con riferimento alle dimensioni delle entrate dell’ente; il decreto disciplinerà altresì eventuali sanzioni qualora non siano rispettati tali canoni.
Come ribadito anche dal Ministero nella Circolare n. 38 del 27/12/2018, non è necessario indicare tali attività diverse in via specifica nello statuto; deve invece richiamarsi la facoltà dell’ente di esercitarle ed individuare l’organo competente cui attribuire l’individuazione delle suddette attività.
1.3 Raccolta fondi
Stanno altresì volgendo a conclusione i lavori inerenti all’approvazione delle linee guida per la raccolta fondi di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore, le quali individueranno le modalità con cui gli enti potranno svolgere tale attività – che, si ricorda, potrà essere effettuata anche in forma organizzata e continuativa nonché gli eventuali limiti che dovranno essere rispettati.
Trattandosi di “Linee guida”, il provvedimento non avrà un carattere precettivo, ma certamente fornirà le principali indicazioni da seguire sia in tema di esercizio di attività della raccolta fondi (nelle sue molteplici possibilità pratiche ad es. tramite eventi, merchandising, donazioni on line ecc…), sia in tema di rendicontazione, la quale dovrà essere svolta nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza.
1.4 Social Bonus
È attualmente in fase di elaborazione anche il decreto avente ad oggetto il cosiddetto “Social Bonus” di cui all’art. 81 del D.lgs. 117/2017, il quale individuerà le condizioni per l’attribuzione del credito d’imposta a persone fisiche, enti e società che effettuino erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore destinate al recupero di immobili pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata ad essi assegnati.
2. Ulteriori aggiornamenti in materia di Riforma del Terzo settore
Si segnalano inoltre ulteriori decisioni e pubblicazioni di possibile interesse.
2.1 Sentenza Corte Costituzionale n. 131/20
La Corte Costituzionale è intervenuta con la pronuncia n. 131/20, introducendo una “svolta” nella valutazione dei rapporti tra enti aventi qualifica di ETS e Pubblica Amministrazione, partendo dalle nuove norme regolatrici di tali rapporti introdotte dalla Riforma del Terzo settore, con particolare riferimento all’art. 55 D.lgs. 117/2017.
Da un lato, la Corte Costituzionale riconosce gli ETS quali soggetti meritevoli di essere “coinvolti attivamente” in queste forme di rapporto con la PA, in quanto sono identificati dal CTS come «un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), “rivolti a perseguire il bene comune” (art. 1), “a svolgere attività di interesse generale” (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive(art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97)».
In tale ottica gli ETS sono ritenuti soggetti «rappresentativi della società solidale», con capacità di «essere sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale», e «sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”».
Dall’altro lato, quale conseguenza di questa meritevolezza, la Corte riconosce l’ammissibilità di un modello diverso di rapporto con la PA rispetto a quello configurato dal mercato e dalle finalità di profitto che lo caratterizzano (leggasi: Codice dei contratti pubblici).
Proprio l’art. 55 CTS dispone questo nuovo modello di rapporto, istituendo una relazione fra ETS e P.A. che si fonda «sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico».
Si tratterà, nel prossimo periodo, di attendere l’impatto di questa pronuncia sulla prima attuazione da parte della PA delle procedure per instaurare forme di coprogrammazione e coprogettazione, nonché dei nuovi indirizzi attesi da ANAC (Autorità Nazionale anti Corruzione) mediante l’adozione delle Linee guida in materia di affidamento dei servizi sociali.
2.2 Studio del Consiglio nazionale dei notai n. 104/2020/I
Si tratta di uno studio corposo, attraverso il quale il Consiglio nazionale dei notai ha fornito autorevoli indicazioni volte a chiarire alcuni aspetti in vista della messa in funzione del RUNTS.
Un primo elemento, avente natura prevalentemente operativa, concerne la possibilità per gli ETS di indicare come sede legale nell’atto costitutivo o nello statuto unicamente il Comune (e non necessariamente l’indirizzo specifico via e numero civico); l’organo competente dell’ente (ad es. Consiglio di Amministrazione), potrà successivamente deliberare un eventuale cambio di sede nel medesimo Comune senza necessità di modificare lo statuto.
Viene inoltre affrontata la questione del riconoscimento della personalità giuridica, ribadendo, così come indicato nell’art. 22 del CTS, la competenza del notaio in tema di verifica della sussistenza delle condizioni di legge e del patrimonio minimo (15 mila euro per le associazioni e 30 mila per le fondazioni) nonchè dei requisiti che dovranno essere mantenuti dall’ente.
A tal proposito, si ricorda che la nuova disciplina in materia di semplificazione del riconoscimento giuridico (art. 22 CTS) sarà efficace a partire dalla istituzione del RUNTS.
Un ulteriore elemento oggetto dello studio è quello della possibilità, secondo un’interpretazione estensiva dell’art. 26 del CTS, per gli enti aventi forma di fondazione – priva di organo assembleare o di indirizzo (cosiddette fondazioni di partecipazione) – di prevedere un amministratore unico, facoltà non contemplata per gli enti costituiti in forma associativa.
2.3 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 6214 del 9.07.2020
Si segnala infine la comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (n. 6214 del 9.07.2020) che, per quanto di interesse in questa sede, fornisce indicazioni sulla figura del volontario.
La suddetta Circolare conferma, da un lato, l’incompatibilità in capo ad essa di qualunque forma di retribuzione (con riferimento all’art. 17 del Codice del Terzo settore), dall’altro precisa che rientra «nel concetto di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l’oggetto sociale dell’ ente, ma altresì l’attività relativa all’esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale dell’ente».
In tale prospettiva, «l’esercizio di una carica sociale si può atteggiare in termini di attività di volontariato ove risponda ai requisiti declinati nell’articolo 17, comma 2, tra i quali spicca in primis la gratuità».
In riferimento a quanto affermato dalla Circolare, si ricorda che per tutti gli ETS, ad eccezione delle ODV, la previsione dell’attribuzione di un compenso a favore dei titolari delle cariche sociali è demandata all’autonoma scelta dell’ente, da declinarsi in ogni caso nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a) del CTS.
In particolare, come più volte segnalato, per le fondazioni ex IPAB la non corresponsione agli amministratori di qualsivoglia compenso integra una delle condizioni richieste dalla norma fiscale dall’art. 79, comma 3 lett. b-bis) del D.lgs. 117/2017, in tema di presunzione di non commercialità delle attività di interesse generale sociosanitarie, sociali e sanitarie.